Riforma della Giustizia – processo Civile.

Ogni cittadino, in specie se imprenditore, misura quotidianamente lo stato di decomposizione della giustizia italiana.

L’inadeguatezza dell’assetto sistemico è plasticamente dimostrata dai tempi della giustizia civile, in Italia (all’ultimo posto in Europa, conteso con la Grecia, e nell’intorno del 122 posto nel mondo) occorrono oltre 7 anni per completare i tre gradi di giurisdizione; risultano pendenti oltre tre milioni di procedimenti civili e non meglio il settore penale, con un carico ancora pendente di oltre 2 milioni e cinquecentomila procedimenti.

Recuperare un credito in Italia necessita il doppio del tempo occorrente in Francia e Germania (mediamente oltre 300 giorni). Con un recente provvedimento è stato impostato un percorso di riforma per cercare di migliorare il citato quadro funzionale, soprattutto per ridurre i tempi di risposta del sistema giurisdizionale.

La legge 26.11.2021 n. 206 (pubblicata sulla G.U. n. 292 del 9.12.2021) ha conferito, al Governo, la delega per provvedere al riassetto del processo civile, modificando il vigente codice di procedura civile, già oggetto negli anni di una pluralità di interventi (spesso disomogenei e disorganici) puntando su alcuni cardini programmatici e finalistici (garanzia del contraddittorio, semplificazione, razionalizzazione e celerità del procedimento).

Il nuovo processo civile verrà rimodulato potenziando le procedura di mediazione e di negoziazione assistita, modificando il processo di cognizione di primo grado e il sistema delle impugnazioni e parzialmente il giudizio avanti alla Corte di Cassazione; interventi anche sul processo di esecuzione e sui procedimenti speciali.

Relativamente alle procedure di deflazione del contenzioso la riforma dovrebbe incidere sul contenzioso semplificando il quadro normativo e adottando all’uopo un testo unico, aumentando gli incentivi fiscali, amplificando il ricorso al gratuito patrocinio ed incrementando la tipologia di  controversie per le quali  sarà ammesso il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità; nuove regole poi per aumentare la partecipazione alla procedura, ad esempio con modalità telematiche, delle parti; nuove regole per le attività di istruzione stragiudiziale e formative per il miglioramento della professionalità dei mediatori.

In tema di arbitrato verranno potenziate le garanzie di indipendenza e di imparzialità degli arbitri, verrà poi regolata la possibilità di adottare, nell’ambito dell’arbitrato rituale, misure cautelari, nuove regole anche per l’esecutività del lodo straniero.

Il nuovo processo di primo grado dovrà ispirarsi (mutuando i cardini propri del processo del lavoro) ai principi semplicità, effettività della tutela, concentrazione, ragionevole durata; la legge delega prevede interventi sul processo innanzi al giudice di pace, ridotti i casi di composizione collegiale dell’organo giudicante.

La futura norma processuale sarà quindi incentrata sul  tribunale in  composizione monocratica; per questo nuovo  “giudice unico”   la legge delega prevede di stabilire modifiche per la redazione dell’atto di citazione e della comparsa di risposta, aumentando il valore processuale della prima udienza di comparizione, stimolando  la effettiva presenza e  partecipazione delle parti, puntando alla  conciliazione,  stabilendo tempi stretti per la fase istruttoria (il giudice dovrà fissare l’udienza per le prove, entro 90 giorni), modificandosi inoltre le regole attinenti la fase decisoria onde accelerare la decisione; modifiche anche per velocizzare il procedimento sommario di cognizione, ancora si consentirà al giudice  di provvedere con celerità quando in tema di diritti disponibili le ragioni delle parti risultino palesemente infondate.

Ancora più interessante (per l’effetto deflattivo) la delega relativa alle impugnazioni; il processo in appello sarà organizzato attraverso nuove regole tese  a diminuire le impugnazioni strumentali e pretestuose superando comunque l’attuale disciplina “filtro”; prevista la figura del consigliere istruttore, nuova disciplina anche per la  provvisoria esecutività delle sentenze, snellito il procedimento reso marcatamente orale, abolendo ad esempio gli attuali  scambi di comparse conclusionali, ammessa poi  la rimessione della causa in primo grado per le sole ipotesi di violazione del contraddittorio.  Interessanti le modifiche ipotizzate per il diritto di famiglia ed in materia di diritti delle persone e dei minori.

La  delega prevede la definizione di un rito unifico per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minori e alle famiglie; norme per l’attività del mediatore familiare ovvero per disciplinare l’attività di un professionista per le questioni attinenti il nucleo familiare; da normare ancora le procedure per la nomina del curatore speciale del minore, del tutore del minore nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale e l’intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari in presenza di minori interessati; da modificare poi le norme inerenti l’ ascolto del minore; delega anche per la revisione delle incompatibilità relative agli  incarichi  nei procedimenti per la tutela e l’affidamento dei minori nonché per la istituzione  di  un rito specifico per i procedimenti incardinati su domanda congiunta di separazione personale, di divorzio e di affidamento dei figli nati more uxorio.

Tutto ciò dovrà essere esaurito in un anno, questa almeno è la disposizione prevista dalla legge delega.

(M. Mazzanti)