Rifiuti Agricoli: MUD 2016.
Si comunica che, con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 , si introduce una sostanziale semplificazione in materia di rifiuti agricoli, viene di fatto riconosciuta la possibilità per alcune categorie, tra cui le imprese agricole, di assolvere all’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti ed all’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Mud attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.
La Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento (DG RIN) del Ministero dell’Ambiente, con nota Prot. 0005298 dell’11 aprile 2016, ha confermato:
“ le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (es. centri estetici e tatuatori ) assolvono all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto e quindi con riferimento al Mud 2016 riferito ai rifiuti prodotti nell’anno 2015”.
Per le imprese non soggette all’esonero si ricorda che, il 30 aprile 2016 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD 2016 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/12/2014) pertanto, sono tenuti a comunicare i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 i seguenti soggetti:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed Enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d)e g)).
I soggetti che producono nella propria Unità locale non più di 7 rifiuti e per ogni rifiuto utilizzano, non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare la comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata, in modalità cartacea con raccomandata senza avviso di ricevimento, presso la camera di commercio competente, previo pagamento dei diritti di segreteria. Per tutti gli altri soggetti, la presentazione della comunicazione rifiuti speciali deve avvenire obbligatoriamente in via telematica.
Informazioni, modulistica e software sono scaricabili dal sito www.ecocerved.it dal sito www.mudtelematico.it e dal sito della camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura competente.
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione MUD tutti coloro che nel 2015 hanno eseguito il trasporto dei propri rifiuti speciali in conto proprio, verso centri di raccolta, che hanno aderito all’Accordo di Programma Provinciale e tutti coloro che hanno aderito ad una convenzione per lo smaltimento dei rifiuti con il sistema di raccolta porta a porta (CASCINA PULITA SRL, SPECIALTRASPORTI SRL), in entrambi i casi è il Gestore del centro di raccolta che assolve l’obbligo di dichiarazione per i produttori, nel caso del sistema porta a porta previa delega.
(S. Santoni)