RICORSI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI LAVORO – CIRCOLARE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO.

Ricorsi amministrativi in materia di lavoro – Circolare dell’ispettorato nazionale del lavoro.

 

Muove i primi passi l’Ispettorato nazionale del lavoro, istituito dall’art. 1 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, allo scopo di “unificare” tutte le attività ispettive del Ministero del lavoro in precedenza svolte dai servizi dell’INPS e dell’INAIL.

Con circolare n. 4 del 2016 la nuova Agenzia nazionale disciplina ed illustra le nuove regole per la trattazione dei ricorsi amministrativi in materia di lavoro.

Le nuove regole hanno valenza dal 01/01/2017.

Con le modifiche apportate dall’art. 11 D.Lgs. n. 149/2015 questi i nuovi orientamenti operativi in ordine alla trattazione dei ricorsi amministrativi già contemplati dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Ricorsi ex art. 16 D.Lgs. n. 124/2004

L’art. 16, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 149/2015, attualmente prevede che “al fine di garantire l’uniforma applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all’articolo 13,comma 7, è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell’ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall’organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto”.

La circolare, pertanto, precisa che i ricorsi di cui si tratta non avranno più ad oggetto le ordinanze ingiunzioni, emesse ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981, ma gli “atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria” di cui all’art. 13, comma 7, del D.lgs. n. 124/2004; e cioè svolti dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (ad es. Guardia di finanza e Polizia di Stato), che, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689/1981, procedono

all’accertamento delle “violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro” e che perciò operano all’interno dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

La nota del I.N.L. specifica come l’art. 134 del D.Lgs. n. 124/2004 ha inteso riferirsi separatamente al personale ispettivo del Ministero del lavoro (comma 2), al personale degli Istituti previdenziali (comma 6) e ad ogni altro organo ispettivo in possesso della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria (comma 7).

Pertanto, il riferimento agli atti di accertamento adottati “dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all’articolo 13, comma 7” – avverso i quali è possibile adire il direttore della sede territoriale dell’Ispettorato – è quindi riferito agli atti del personale ispettivo diverso da quello dell’Ispettorato; rispetto agli atti adottati dai funzionari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro va utilizzato il diverso ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro, di cui appresso si dirà. Il ricorso va proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’atto e va deciso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, spirato il quale il ricorso si intende respinto.

Presentazione del ricorso

Nella prima fase attuativa i ricorsi sono presentati alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare.

La circolare precisa che il ricorso va allegato l’atto impugnato anche ai fini dell’esatta individuazione dell’autorità che lo ha emesso, alla quale va richiesta l’ulteriore documentazione utile per la decisione. Ai sensi del comma 1, lettera c) dell’art. 11 del D.Lgs. n. 149/2015, così come già previsto per i ricorsi ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, è prevista l’interruzione dei termini di presentazione dei ricorsi a seguito di emanazione della diffida di cui all’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 124/2004.

Ricorsi ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004

La circolare inoltre per i ricorsi al Comitato per i rapporti di lavoro, previsti all’art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, precisa che le attuali disposizioni non consentono, a partire dal 1° gennaio 2017, di impugnare le ordinanze ingiunzioni concernenti la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro ma, in ordine ai medesimi profili, unicamente gli atti di accertamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, compresi quelli adottati dal personale ispettivo proveniente dagli Istituti previdenziali (INPS e INAIL).

Il Comitato per i rapporti di lavoro è costituito presso le competenti sedi dell’Ispettorato interregionale del lavoro (si riportano di seguito le sedi e i relativi ambiti di competenza) alle quali, pertanto, i ricorsi vanno inoltrati nel termine già previsto di trenta giorni dalla notifica dell’atto di accertamento

per essere decisi, con provvedimento motivato, nel termine di novanta giorni dal ricevimento, il cui inutile decorso determina il silenzio rigetto.

 

IIL MILANO

 

IIL VENEZIA

 

IIL ROMA

 

IIL NAPOLI

 

Liguria

 

Emilia Romagna

 

Abruzzo

 

Basilicata

 

Lombardia

 

Friuli Venezia Giulia

 

Lazio

 

Campania

 

Piemonte

 

Marche

 

Sardegna

 

Calabria

 

Valle d’Aosta

 

Veneto

 

Toscana

 

Molise

     

Umbria

 

Puglia

 

Istruttoria

Con lettera circolare del 21 gennaio 2015 della Direzione generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, si è già precisato come la trattazione della prima fase istruttoria dei ricorsi è attribuita agli uffici territoriali aventi sede nei capoluoghi di Regione diversi da quelli su cui insistono gli Ispettorati interregionali del lavoro che viceversa trattano i ricorsi provenienti dagli Ispettorati territoriali ubicati nelle quattro Regioni sedi dei medesimi Ispettorati interregionali.

Ricorsi pendenti alla data del 1° gennaio 2017

Le nuove disposizioni trovano immediata applicazione ai ricorsi che, al 1° gennaio 2017, non risultano ancora decisi o per i quali non si sia formato il silenzio rigetto; in relazione a ciò il dies a quo per impugnare eventualmente avanti al Tribunale le ordinanze ingiunzioni oggetto di ricorso amministrativo coincide con la data di efficacia delle nuove norme; in sintesi:

  • · i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell’Ispettorato, sono stati decisi o per i quali è decorso il termine per la formazione del silenzio rigetto, restano disciplinati dalle vecchie disposizioni e il termine per proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione decorre dalla notificazione della decisione amministrativa o dalla scadenza del termine fissato per la decisione;
  • · i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell’Ispettorato, non sono stati ancora decisi o per i quali non è trascorso il termine fissato per la decisione diventano improcedibili, in quanto non possono più essere trattati in base alla precedente disciplina. Il termine per proporre opposizione ad ordinanza ingiunzione decorre dal 1° gennaio 2017;
  • · i ricorsi amministrativi presentati successivamente al 1° gennaio 2017 sono inammissibili, in quanto non previsti dalla nuova disciplina. In tale ipotesi non essendosi prodotto alcun effetto interruttivo a seguito della presentazione del ricorso il termine per proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione decorre dalla data di notificazione dell’ordinanza.

(M. Mazzanti)