Revisione dei mezzi agricoli

Rinviato al 30 giugno 2021 il termine per la revisione delle macchine agricole.

Rinviato al 30 giugno 2021 il termine per la revisione delle macchine agricole. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (decreto interministeriale del 28 febbraio 2019, n. 80 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2019) hanno previsto poi che tutti i veicoli agricoli in circolazione al 31 dicembre 2018 saranno revisionati entro il 30 giugno 2023. Manca tuttavia ancora il provvedimento attuativo che disciplini le modalità tecniche per l’esecuzione della revisione.

Obbligo di revisione delle macchine agricole

Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Codice della Strada, di cui al D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i. dispone, con l’art. 111, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione, in ragione del relativo stato di vetustà, con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e prevede anche, con l’art. 114, che le macchine operatrici, per circolare su strada, siano soggette alla disciplina prevista dal citato art. 111. E così il decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha dettato le norme per la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli artt. 111 e 114 del Codice della Strada, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, stabilendo anche le sanzioni da applicare ai veicoli non presentati a revisione e che continuino a circolare oltre i termini fissati per la revisione.

Chiunque infatti circoli su strada con una macchina agricola che non sia stata presentata alla revisione prescritta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345 (importi così stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dal Decreto 27 dicembre 2018). Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica. In particolare, per le macchine agricole (art. 57 del Codice della Strada) veniva disposta la revisione generale con periodicità di 5 anni, per tutti i veicoli così meglio specificati:

– trattori agricoli, come definiti nella Direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e s.m.i.;

– macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;

– rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.

Specifiche della revisione e decorrenza

Sempre il Decreto del 2015 ha specificato che, qualora la visita di revisione avesse avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo fosse stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso potesse continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell’esito dell’avvenuto controllo tecnico.

Le nuove scadenze

Il nuovo Decreto del 2019 stabilisce che tutte le macchine agricole dovranno essere sottoposte alla prima revisione generale (e successivamente ogni cinque anni entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione), secondo le nuove scadenze:

· per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, la revisione andrà fatta entro il 30 giugno 2021;

· per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995, la revisione andrà fatta entro il 30 giugno 2022;

· per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018, la revisione andrà fatta entro il 30 giugno 2023;

· per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019, la revisione andrà fatta al quinto anno, entro la fine del mese di prima immatricolazione.