Retribuzioni. Tracciabilità dal 1° luglio – regime sanzionatorio.

Retribuzioni. Tracciabilità dal 1° luglio – regime sanzionatorio.

Con recente nota (del 4 luglio 2018, prot. 4538), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro- ITL , di concerto con il Ministero del Lavoro, ha ulteriormente chiarito alcuni aspetti applicativi inerenti il regime sanzionatorio previsto per la violazione della nuova normativa relativa alla tracciabilità delle retribuzioni.

Come si ricorderà, la disciplina è stata introdotta dall’art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017, con il quale si prevede che: “a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca od un ufficio postale…”.

La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro; il regime sanzionatorio, stante la formulazione letterale della norma, è – chiarisce l’I.T.L. – riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione.

Sempre secondo l’I.T.L., il riferimento all’erogazione della retribuzione – che per lo più avviene a cadenza mensile – comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito. In pratica se la violazione si è protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata, ex art. 16 L. n. 689/1981, sarà pari a: euro 1666,66 x 3 = 5.000 euro.

Il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.

La nota I.T.L. si sofferma ancora sui mezzi di pagamento.

  • Strumenti elettronici

 

Tra gli “strumenti di pagamento elettronico” previsti dalla normativa, rientra il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza, poiché, si ricorda, infatti che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

  • Altre modalità di pagamento

 

In relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) appare altresì conforme alla ratio della norma il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:

– tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”;

– il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.

(M. Mazzanti)