L’articolo 13-bis D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici ripristinando quanto era stato oggetto di abrogazione con l’articolo 1, comma 178, della legge n. 124/2017. In particolare era stata prevista l’esclusione dall’obbligo suddetto per gli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini.
Sulla reintroduzione generalizzata della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici è intervenuta l’Agenzia delle Dogane che, con la direttiva n. 131411/RU del 20 settembre 2019, ha chiarito che sono sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che nel periodo intercorrente tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019, periodo in cui l’operatività dell’obbligo era stata parzialmente abrogata, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del vincolo.
Tali esercenti, tra cui rientrano gli agriturismi e i produttori agricoli che producono vino, birra, grappa, dovranno presentare all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici compilando l’apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane.
Gli operatori che hanno avviato l’attività prima del 29 agosto 2017 ed in possesso della licenza fiscale non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento. E’, tuttavia, necessario dare tempestiva comunicazione al competente ufficio delle dogane di intervenute variazioni, qualora nel periodo di vigenza della
soppressione dell’obbligo di denuncia, siano intervenute modifiche nella titolarità dell’esercizio di vendita.
Si evidenzia, infine, che per le attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019, la comunicazione da presentare al SUAP (sportello unico attività produttive) per l’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia fiscale all’Agenzia delle Dogane.
Da ultimo si fa presente, che la direttiva n. 131411/RU/2019 , in commento , chiarisce che le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve
durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, continuano a essere non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.
L’Agenzia delle Dogane prossimamente emanerà una nota di chiarimento resa necessaria a seguito dei numerosi quesiti posti all’Agenzia stessa. Si anticipa che con la nota citata si chiarirà che gli unici soggetti esclusi sono i piccoli produttori di vino così come definiti dall’art. 37 del Testo unico del 26/10/1995 n. 504 in riferimento al quale sono piccoli produttori “I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno …. ….ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell’ultimo quinquennio ottenuta nell’azienda agricola”
Per procedere alla richiesta della licenza oppure per variare i dati indicati su una licenza già rilasciata occorre consultare il sito www.agenziadogane.it.
Sarà nostra cura fornire eventuali ulteriori chiarimenti.
(E. Cricca)