Con recente circolare (n. 3008 del 24 luglio 2020) emanata tardivamente in modalità “congiunta” i Ministeri dell’Interno e del Lavoro cercano (inutilmente) di dissipare i dubbi interpretativi correlati alla procedura di emersione ex art. 103 del decreto-legge “cd. decreto rilancio” n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.
Comunicazione di assunzione
L’art. 103 del d.legge n. 34/2020, con norma alquanto bizzarra dal punto di vista sistematico, prevede che possa costituirsi un rapporto di lavoro anche in pendenza della procedura di regolarizzazione; ciò aveva indotto i pratici (consulenti, avvocati, associazioni di categoria) a opportunamente segnalare, ai competenti organi ministeriali, la necessità di introdurre norme applicative onde correttamente provvedere alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro dichiarati con la odierna regolarizzazione, nell’attesa del perfezionamento del contratto di soggiorno. In particolare, venivano segnalate le difficoltà connesse alle modalità dell’assunzione.
Secondo la emanata circolare queste le indicazioni utili:
- nuovo rapporto di lavoro
la comunicazione di assunzione del lavoratore, interessato all’istanza di regolarizzazione, deve essere effettuata dal datore di lavoro secondo le normali regole entro le 24 ore precedenti l’inizio dell’attività lavorativa utilizzando i sistemi dei servizi regionali;
- regolarizzazione di un rapporto di lavoro preesistente
la comunicazione di assunzione in questa ipotesi è generata dal sistema informatico ministeriale (SPI) che gestisce la procedura, in pratica l’azienda datrice non deve inoltrare alcuna comunicazione.
La circolare omette di precisare le regole cui attenersi per il periodo intercorrente tra l’avvio della regolarizzazione e l’emanazione della circolare in commento.
La circolare chiarisce gli aspetti connessi alla possibile mancanza del codice fiscale del lavoratore interessato alla regolarizzazione; in concreto la comunicazione di assunzione (che conseguirà alla istanza di regolarizzazione) potrà essere inoltra solo dopo la acquisizione del codice fiscale vuoi dal datore di lavoro, acquisendo il C.F. dal sito del Ministero dell’Interno ovvero dal sistema ministeriale informatico, secondo le casistiche innanzi illustrate.
La nota interministeriale precisa che in caso di esito negativo la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro sarà generata dal sistema informatico ministeriale. Nulla si dice invece circa i necessari e conseguenti adempimenti previdenziali ed assicurativi, di norma posti in capo al datore di lavoro.
Contratto di lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato
Come si era osservato sin dalla emanazione di questa sgangherata regolarizzazione, per il settore agricolo in particolare, mancavano del tutto chiarimenti e norme che qualificassero il rapporto a tempo determinato e ciò ai fini ovvi della possibilità di accoglimento dell’istanza; all’uopo, la nota dei due ministeri laconicamente stabilisce “che per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato dovrà essere assicurata la garanzia occupazionale minima di almeno cinque giornate”.
La circolare altro non dispone e rimane perciò l’amletico dubbio rispetto all’arco temporale di validità e l’intensità della prestazione (5 giornate di lavoro alla settimana, al mese, al semestre; per quale arco temporale …. esiste un numero di mensilità standard?). Nulla. Si raccomanda grande realismo e prudenza rispetto a ciò: il rapporto dovrà, ad avviso di chi scrive, essere coerente con i contratti di lavoro collettivi, con i principi della fase lavorativa e garante della indispensabile copertura economico salariale, capace di garantire la vita e la dignità della persona.
Operai titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale o per protezione internazionale
Anche questa ipotesi aveva sollevato non poche perplessità nei pratici, trattandosi in sostanza di regolarizzare soggetti già presenti nel nostro paese e “regolari” poiché già interessati ad un rapporto di lavoro conforme alle norme.
In questa ipotesi si tratterebbe quindi di soggetti interessati ad accedere alla procedura ex art. 103 del d.l. n. 34/2020 al solo scopo di ottenere un permesso di soggiorno (più stabile) per motivi di lavoro subordinato.
Contrariamente alle prime interpretazioni, la circolare chiarisce che i titolari di permesso già “regolare” non possono essere interessati alla regolarizzazione di cui si controverte poiché non vi è alcunché da sanare! Pertanto, il datore di lavoro che ha assunto un cittadino straniero con permesso di soggiorno in corso di validità (stagionale o per asilo politico) non potrà presentare alcuna istanza di regolarizzazione per lo stesso lavoratore.
Tale regolarizzazione potrà semmai essere operata da altro datore di lavoro che abbia utilizzato il medesimo soggetto irregolarmente, la circolare precisa al riguardo che i due rapporti di lavoro dovranno essere “compatibili” per numero di ore lavorative complessive, similarmente a quello che avviene nei rapporti part – time.
Subentro di un nuovo datore
La circolare ministeriale tratta la casistica inerente l’ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro instaurato o dichiarato prima del compimento della procedura di regolazione, precisando che per i rapporti di lavoro in agricoltura la possibilità che vi sia il subentro è consentito solo nelle ipotesi di cessazione o di fallimento dell’azienda. Dal punto di vista amministrativo il subentro di un altro datore di lavoro sarà da comunicare, ai servizi regionali del lavoro, come d’ordinario, entro 5 giorni utilizzando il modello “VarDatori” (compilando il campo “cessione del contratto”).
Parimenti si dovrà aggiornare la pratica di regolarizzazione operando le prescritte comunicazioni sul sistema informatico del Ministero dell’Interno. La circolare precisa infine che se il rapporto oggetto della istanza di regolarizzazione dovesse interrompersi anticipatamente ed il subentro non fosse possibile per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, allo stesso sarà da riconoscere un permesso di soggiorno con causale “attesa occupazione”.
La circolare tratta inoltre dei rapporti di lavoro domestico, fornendo chiarimenti operativi.
(M. Mazzanti)