REGOLARIZZAZIONE ANTINCENDIO CISTERNE GASOLIO DAL 7 OTTOBRE 2016.

Regolarizzazione antincendio cisterne gasolio dal 7 ottobre 2016.

Anche più serbatoi adiacenti realizzano attività di prevenzione incendi, soggetta a SCIA, se la somma dei volumi è superiore a 6000 litri.

 

Ricordiamo che, ai sensi, dell’articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, della Legge 27 febbraio 2015 n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015), dal 7 ottobre 2016 la cisterna di gasolio dovrà essere regolarizzata ai fini antincendio, mediante l’invio al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio della Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) predisposta da un tecnico abilitato alla prevenzione incendi e previo rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento.

Ogni serbatoio di gasolio, utilizzato per l’attività agricola, munito di un qualsivoglia sistema per il rifornimento (pompa) è configurato come un DISTRIBUTORE DI GASOLIO e rientra nelle attività di prevenzione incendi se il suo volume supera i 6000 litri. Allo stesso modo più serbatoi adiacenti realizzano attività di prevenzione incendi, soggetta a SCIA, se la somma dei volumi è superiore a 6000 litri.

Sono esonerati dall’iter amministrativi di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011 (SCIA Antincendio) i depositi di combustibile ad uso agricolo di capacità inferiore a 6000 litri anche se muniti di erogatore.

(S. Casini)