REGISTRO DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI.

Registro dei trattamenti fitosanitari.

Come tutti gli anni ricordiamo agli operatori la compilazione e conservazione presso l’azienda del Registro obbligatorie per tutti gli acquirenti e gli utilizzatori di Prodotti Fitosanitari che hanno effettuato trattamenti nel corso della stagione di coltivazione. Sono esentati dall’obbligo solo i soggetti che utilizzano i prodotti in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all’autoconsumo. Per Registro dei trattamenti o Quaderno di campagna si intende un modulo aziendale che riporta cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Precisiamo che:

  1. Sul Registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i fitofarmaci utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso.
  2. Il Registro dei trattamenti riporta: • i dati anagrafi ci relativi all’azienda; • la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari; • la data del trattamento, il prodotto (PF formulato commerciale) e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento.
  3. Il Registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.
  4. Gli utilizzatori di PF possono compilare direttamente il Registro dei trattamenti (in qualità di titolare o rappresentante dell’azienda agricola) oppure avvalersi, previa sottoscrizione di apposita delega, di studi professionali, organizzazioni di categoria.
  5. Il Registro dei trattamenti può essere compilato anche dall’utilizzatore dei PF diverso dal titolare dell’azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell’anno solare.
  6. Il Registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora l’utilizzatore non coincida con il titolare dell’azienda e nemmeno con l’acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al Registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.
  7. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il Registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell’azienda allegando l’apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul Registro dell’azienda controfirmando ogni intervento effettuato.
  8. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano i fitofarmaci con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il Registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell’associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.
  9. Il Registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il Registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo.
  10. Il titolare dell’azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei PF.

Registro dei trattamenti e utilizzatori di prodotti fitosanitari per conto terzi (contoterzisti). L’utilizzatore di Prodotti che agisce per conto terzi (contoterzista) è tenuto ad informare preventivamente il titolare dell’azienda agricola, o dell’ente presso cui effettua il trattamento, delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione, in particolare, al rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro, nonché al rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l’ambiente, prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto), e all’eventuale necessità di segnalare l’esecuzione del trattamento a persone esposte ad un rischio derivante dall’esecuzione del trattamento, o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate. Il contoterzista provvede, inoltre, ad annotare sul Registro dei trattamenti, conservato presso l’azienda agricola, i trattamenti effettuati o, in alternativa, fornisce al titolare dell’azienda, su apposito modulo da allegare al Registro dei trattamenti, le informazioni relative ad ogni trattamento effettuato. Il contoterzista è considerato utilizzatore professionale. Se il contoterzista provvede anche all’acquisto dei PF, nella fattura emessa nei confronti dell’azienda presso cui esegue il trattamento devono essere indicati, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il tipo, la quantità di prodotto distribuito ed il relativo costo. In tal caso il contoterzista deve compilare un registro di carico e di scarico riportante il tipo e la quantità dei singoli prodotti da lui acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi clienti. Il deposito dei PF del contoterzista deve essere adeguato ed in regola con la normativa vigente.

Controlli e sanzioni. La conservazione del Registro dei trattamenti persegue tra l’altro, finalità di controllo. I soggetti che possono richiedere la verifica delle informazioni contenute nel Registro sono fra cui gli Organi che hanno il compito di verificare l’applicazione delle norme relative agli Aiuti diretti alla Politica agricola come la PAC, le misure contenute nei Programmi di Sviluppo Rurale, nelle norme sull’agricoltura biologica e nell’OCM ortofrutta. Il Decreto legislativo n. 150/2012 all’articolo 24 comma 13, prevede che l’acquirente e l’utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del Registro dei trattamenti, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell’autorizzazione.

(A. Caprara)