Registro dei trattamenti fitosanitari.

Registro dei trattamenti fitosanitari.

Ricordiamo agli utilizzatori interessati la compilazione e conservazione presso l’azienda del Registro dei tratta  menti fitosanitari per l’anno in corso. Sono esentati dall’obbligo solo i soggetti che utilizzano i prodotti in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all’autoconsumo.

Per Registro dei trattamenti o Quaderno di campagna si intende un modulo aziendale che riporta cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure – in alternativa   – una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Precisiamo che sul Registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i fitofarmaci utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi   entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso.

Il Registro dei trattamenti riporta:

  • i dati anagrafici relativi all’azienda;
  • la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
  • la data del trattamento, il prodotto (PF formulato commerciale) e la relativa quantità impiegata,espressa in chilogrammi o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento.

Il Registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.

Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il Registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell’azienda allegando l’apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul Registro dell’azienda controfirmando ogni intervento effettuato.

Il Registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il Registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo.

  1. Il titolare dell’azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei PF.

Ricordiamo, inoltre, che il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere a norma ovvero chiuso e ad uso esclusivo. Possono essere conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti.

Il deposito dei prodotti fitosanitari può anche essere costituito da un’area specifica all’interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti.

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l’ambiente.

Il deposito o l’armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell’aria. Le aperture per l’aerazione devono essere protette in modo da impedire l’entrata di animali. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

L’accesso al deposito dei prodotti fitosanitari e’ consentito unicamente agli utilizzatori professionali e sulla parete esterna devono essere apposti cartelli di pericolo.

Sulle pareti in prossimità dell’entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

Controlli e sanzioni

La conservazione del Registro dei trattamenti persegue tra l’altro, finalità di controllo. Fra i soggetti che possono richiedere la verifica delle informazioni contenute ricordiamo gli Organismi che hanno il compito di verificare l’applicazione delle norme relative agli Aiuti diretti alla Politica agricola come la PAC, le misure contenute nei Programmi di Sviluppo Rurale, nelle norme sull’agricoltura biologica e nell’OCM ortofrutta. Il Decreto legislativo n. 150/2012 all’articolo 24 comma 13, prevede che l’acquirente e l’utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del Registro dei trattamenti, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell’autorizzazione.

(A. Caprara)