Reddito di lavoro dipendente – novità 2024. Circolare Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, con propria Circolare n. 5 del 7 marzo 2024, ha diramato interessanti precisazioni circa le novità normative, entrate in vigore nel corrente anno, relative al trattamento fiscale dei redditi da lavoro dipendente in dipendenza delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) e dal cosiddetto decreto Anticipi (D.L. 145/2023).

Le predette novità sono rilevanti per il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.

Vediamo gli aspetti salienti commentati dall’Agenzia.

Per il periodo di imposta 2024 – derogando al dettato di cui all’articolo 51 TUIR – la legge di bilancio prevede che non concorrano al reddito di lavoro dipendente i “fringe benefits” ed in specie il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati come le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori, dai datori di lavoro, nel limite di € 1.000,00 ovvero – in presenza di figli a carico – entro il limite di € 2.000,00.

La Legge di Bilancio 2024 estende il predetto più favorevole trattamento alle dazioni effettuate, da parte del datore, in connessione al pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale); ancora possono essere agevolate (erogazione diretta o rimborso)  gli affitti della prima casa ovvero gli interessi dei mutui prima casa (ciò anche se il contratto di affitto o il mutuo siano in capo al coniuge o ad altri familiari); al riguardo l’Agenzia delle Entrate precisa che per “prima casa” si deve intendere l’“abitazione principale” intendendosi per tale (ex art. 12 TUIR) l’immobile ad uso abitativo, goduto in base ad un titolo idoneo (contratto di locazione o sublocazione) dal dipendente, dal coniuge o dai figli a carico alla condizione che costoro ivi abbiano la dimora abituale sostenendone le correlate spese.

Ancora l’Agenzia delle Entrate chiarisce che (per avere il dedotto miglior trattamento fiscale) per “spese per l’affitto” si dovrà intendere il canone risultante dal contratto di locazione registrato ed effettivamente corrisposto nell’anno (principio di cassa).

Relativamente alle spese viene poi precisato che godere del beneficio del rimborso (datoriale) preclude la possibilità di fruizione di ulteriori benefici (detrazione degli interessi passivi per mutui o canoni di locazione prevista per l’abitazione principale) poiché in tal caso le spese non sono effettivamente sostenute dal dipendente.

Dal punto di vista documentale si precisa ancora che il datore di lavoro dovrà acquisire (e conservare) tutta la documentazione posta a giustificazione della somma corrisposta e spesa; il datore potrà – in eventuale alternativa – conservare agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del dipendente circa le spese ammesse al rimborso ed in particolare che le spese non siano state oggetto di altra richiesta di rimborso totale o parziale presso verso altri datori di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate commenta poi il trattamento integrativo – previsto in favore dei dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per il comparto turistico, ricettivo e termale – previsto nella percentuale del 15% dell’importo retributivo (al lordo) quando pagato in relazione a lavoro notturno o lavoro straordinario festivo.

Come si ricorderà tale norma della legge di Bilancio 2024 è reiterativa ed estende la precedente previsione del Decreto Lavoro.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini della individuazione del limite reddituale indicato – e pari a 40.000 euro – si dovranno computare tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal dipendente nel 2023 anche se derivanti da attività diverse da quelle oggi previste; la circolare specifica poi che l’agevolazione dovrà essere applicata unicamente alla retribuzione (lorda) riconosciuta dal datore per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno per le sole  prestazioni effettuate dal dipendente nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.

La circolare precisa che il datore (sostituto d’imposta) corrisponde il trattamento integrativo speciale dalla prima retribuzione utile, comprendendo anche le quote di trattamento integrativo riferite a stipendi precedenti e non ancora erogate; parimenti il datore onde recuperare le somme pagate, ha facoltà di utilizzare la compensazione ex art. 17 del d.lgs. 241/1997, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate con il codice tributo “1702”.

La circolare dell’Agenzia non prende viceversa posizione circa l’applicabilità della norma predetta alle prestazioni rese dai dipendenti in favore delle aziende operanti nel settore degli agriturismi.

Come già commentato su queste colonne militano, in favore della applicabilità del beneficio anche ai dipendenti delle aziende agricole agrituristiche, la ratio della norma (la mancanza di offerta di lavoratori), la assimilazione delle attività ricettive agrituristiche a quelle ordinarie (ex art. 12, D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 – Codice del Turismo), la coincidenza – delle attività di alloggio e di ristorazione per aziende agricole – dei codici Ateco ordinari. Si confida quindi in un ulteriore intervento chiarificatore.

 

(M. Mazzanti)