Reddito di inclusione – rivalutazione importo.

Con messaggio n. 161 del 17/01/2020, l’I.N.P.S. ha provveduto a rivalutare gli importi dei trattamenti previdenziali ed assistenziali con particolare riferimento al Reddito di inclusione (ReI) ed alla Carta acquisti ordinaria.

Come si ricorderà, il cosiddetto Reddito di Inclusione (ReI) è una misura di contrasto alla povertà.

Il ReI si compone di due elementi: un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta ReI) ed un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà; il progetto personalizzato è predisposto con il supporto dei servizi sociali del Comune in rete con gli altri servizi territoriali nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà.

 

Il progetto è relativo a tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l’identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (ad esempio attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, ecc. …).

 

La misura di contrasto alla povertà è stata sostituita dal c.d. Reddito di Cittadinanza, infatti, stante il disposto di cui all’art. 13, decreto – legge 28 gennaio 2019, n. 4, istitutivo del reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza, il Reddito di Inclusione (Rei) non può essere più richiesto a partire dal 1° marzo 2019, e dal successivo mese di aprile 2019 non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta.

Per coloro ai quali il Rei sia stato riconosciuto in data anteriore ad aprile 2019 (con le domande presentate entro il 28 febbraio 2019), il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il il reddito /Pensione di Cittadinanza.

Dall’accoglimento della eventuale domanda di Reddito / Pensione di Cittadinanza presentata dal soggetto interessato deriva la decadenza della domanda di Rei.

 

Il Reddito di Inclusione era commisurato, in prima applicazione alla soglia economica oggettiva di € 2.250,00, crescente secondo le condizioni del nucleo familiare:

 

 

 

Il messaggio I.N.P.S. n° 161/20 adegua, pertanto, i valori pregressi e ciò a seguito dell’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Social del 15 novembre 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 278 del 27 novembre 2019), recante “Valore della variazione della percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019”.

 

In particolare:

A) Rivalutazione dell’importo dell’assegno sociale e del Reddito di Inclusione.

Il beneficio economico del ReI, come è noto, è soggetto ad un tetto massimo di erogazione commisurato all’ammontare annuo dell’assegno sociale, maggiorato del 10%; l’importo dell’assegno sociale è stato, quindi, rivalutato e, per l’anno 2020, è pari ad un valore annuo di € 5.977,79 che, maggiorato del 10%, equivale ad € 6.575,56; tale importo costituisce, pertanto, il valore massimo dell’ammontare del Reddito di Inclusione per l’anno 2020.

B) Perequazione ed aggiornamento dei valori soglia ISEE e dei trattamenti per l’accesso alla Carta acquisti ordinaria.

La misura delle soglie per l’accesso alla Carta acquisti ordinaria, ossia il valore ISEE e quello dei trattamenti e dei redditi previsti dal medesimo decreto, è aumentata, come segue:

  • il valore dell’indicatore ISEE deve essere inferiore ad € 6.966,54 (tale valore rileva sia per la Carta acquisti minori che per la Carta acquisiti ultrasessantacinquenni);
  • il valore dei redditi e dei trattamenti dei pensionati deve essere di importo inferiore a 6.966,54 se il richiedente / titolare è di età compresa tra 65 anni e 69 anni o ad € 9.288,70 se il richiedente / titolare ha un’età non inferiore a 70 anni (tale valore rileva solo per la Carta acquisiti ultrasessantacinquenni).

(M. Mazzanti)