Reddito di cittadinanza: nuove istruzioni.

Con circolare n. 100 del 5 luglio 2019, l’I.N.P.S. ha diramato istruzioni relativamente alle modifiche apportate al c.d. Reddito di Cittadinanza – R.d.C. – dalla legge n. 26/2019, di conversione del D.L. n. 4/2019.

Le modifiche riguardano anche la pensione di cittadinanza.

 

La circolare I.N.P.S. chiarisce come le modifiche intervenute siano principalmente relative alla istruttoria delle domande relative ai nuclei familiari con disabili ed ai requisiti per la pensione di cittadinanza; in particolare, l’I.N.P.S. segnala come le modifiche apportate comportino:

  • la preclusione a richiedere il beneficio se il richiedente è sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta per particolari e gravi reati (terrorismo, eversione, sequestro di persona, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale politico – mafioso, strage, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); ciò vale anche per i familiari del nucleo;
  • nel caso di nuclei familiari con minorenni, il calcolo dell’ISEE dovrà tener conto del nucleo familiare in cui è presente il dichiarante in luogo di quello ordinario (art. 7 D.P.C.M. n. 159/2013);
  • il requisito del patrimonio immobiliare va verificato su quello esistente non solo in Italia, ma anche all’estero e, in relazione al patrimonio mobiliare, va considerato l’incremento dei relativi massimali per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
  • La Pensione di cittadinanza può essere erogata anche mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.

     

Particolare attenzione, ai fini dell’accoglimento della richiesta del beneficio R.d.C./P.d.C., va posta in relazione alla domanda di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, i quali devono produrre una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali, nonché sulla composizione del nucleo familiare.

La norma prevede che la certificazione debba essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale.

 

A seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione n. 26/2019, è venuta meno inoltre l’esclusione dal R.d.C., prevista dal decreto-legge prima della conversione, per i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, con riferimento ai dodici mesi successivi alla data delle dimissioni e fatte salve le dimissioni per giusta causa.

La legge di conversione, infatti, limita l’esclusione al solo componente disoccupato che abbia presentato le dimissioni volontarie, riducendo pertanto nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza ai fini del reddito di cittadinanza.

(M. Mazzanti)