Reddito di cittadinanza: istruzioni I.N.P.S.

 

Con circolare n° 43 del 20/03/2019 l’I.N.P.S. ha illustrato le norme introdotte dal D.L. n. 4/2019 in materia di reddito di cittadinanza (R.d.C.).

Il c.d. R.d.C. decorre dal mese di aprile 2019.

La circolare I.N.P.S. “spiega” la filosofia sottesa al reddito, che è “una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza ed all’esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione , alla formazione ed alla cultura, attraverso politiche volete al sostegno economico ed all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.

Il Reddito di Cittadinanza si trasforma in pensione di Cittadinanza (P.d.C.) quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane.

Il Reddito di Cittadinanza è concesso a condizione che il soggetto interessato, così come i componenti maggiorenni del nucleo familiare, dichiarino la loro immediata disponibilità al lavoro, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo ed all’inclusione sociale.

Il reddito è concesso sulla base di alcuni requisiti per l’accesso: A) Cittadinanza, residenza e soggiorno; B) Reddituali e patrimoniali; C) Compatibilità.

 

Requisito di cittadinanza, residenza e soggiorno

Il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio dovrà essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti due requisiti:

  • essere in possesso della cittadinanza italiana o di paesi dell’Unione europea ovvero, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

I requisiti possono essere auto – dichiarati.

I requisiti reddituali e patrimoniali e per il godimento di beni durevoli.

Il requisito reddituale e patrimoniale è attestato mediante ISEE.

Il valore dell’indicatore ISEE per l’accesso al R.d.C. dovrà essere rettificato sottraendo eventuali importi riconosciuti per reddito di inclusione o per misure regionali di contrasto alla povertà.

 

Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

  • un valore reddituale ISEE inferiore a 9.360 euro;
  • un patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione, non superiore a una soglia di 30.000 euro;
  • un patrimonio mobiliare non superiore ad una soglia di 6.000 euro, tale limite è aumentato di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; questi valori sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità (media, grave e non autosufficiente, così come definita ai fini ISEE), presente nel nucleo;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad un soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scale di equivalenza ai fini R.d.C.; tale soglia è incrementata a 7.650 euro ai fini dell’accesso alla P.d.C.. In ogni caso, tale soglia è incrementata a 9.360 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scale di equivalenza ai fini di R.d.C. , nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Ai soli fini del R.d.C., il reddito familiare è determinato al netto dei trattamento assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali, in corso di godimentoda parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per alcune prestazioni (ad esempio, l’indennità di accompagnamento); i citati parametri della scala di equivalenza sono così definiti per il R.d.C.: parametro 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.

     

Per godere del reddito, inoltre, nessun componente il nucleo familiare dovrà essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, anche usati, immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volte nei due anni antecedenti. Sono fatti salvi gli autoveicoli ed i motoveicoli utilizzati per persone con disabilità, per inciso nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

 

I requisiti di compatibilità

Sono esclusi dal reddito i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa; il godimento della NASpI o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria è viceversa compatibile con il reddito.

Il reddito è, inoltre, fatti salvi i limiti citati, compatibile con l’attività lavorativa da parte dei componenti il nucleo familiare.

La circolare INPS illustra le modalità di calcolo dell’assegno di R.d.C..

In ogni caso, il Reddito di Cittadinanza non potrà superare la somma omnia di 9.360,00, né essere inferiore ad 480 annui.

(M. Mazzanti)