Reddito di cittadinanza e agevolazioni per aziende.

L’art. 8 del Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2019, n. 26 -concernente le misure governative per “….abolire la povertà in Italia …” sic … ed in specie relativo alle norma sul reddito (e pensione) di cittadinanza (c.d. R.d.C.) – prevede, in caso di assunzione, da parte di una impresa o di un datore di lavoro privato, di un soggetto beneficiario del Reddito di Cittadinanza incentivi in favore di entrambi i contraenti del rapporto lavorativo subordinato.

 

 

 

 

In specie, la norma prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell’importo mensile di RdC percepito dal lavoratore al momento dell’assunzione; il beneficiario è valevole per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità.

L’importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate.

I contributi ed i premi INAIL sono viceversa sempre dovuti.

La norma prevede, poi, che nel caso in cui il lavoratore assunto, e già beneficiario del reddito di cittadinanza, sia licenziato (nei trentasei mesi successivi all’assunzione), il datore di lavoro debba restituire l’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili previste in sede previdenziale.

Il datore di lavoro non è tenuto a restituire lo sgravio se la risoluzione del rapporto è avvenuta per giusta causa o per giustificato motivo.

Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di RdC stipula, presso il centro per l’impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

Se l’assunzione è effettuata utilizzando percorsi formativi “accreditati” (art. 8, comma 2), il beneficio è dimezzato ed è riconosciuto nel massimo di € 300,00 mensili, previsti altresì limiti temporali.

Il rapporto di lavoro dovrà essere a tempo indeterminato ed a tempo pieno, anche di apprendistato.

L’assunzione, per accedere allo sgravio, dovrà essere effettuata utilizzando la piattaforma digitale ANPAL, dedicata al reddito di cittadinanza.

La norma prevede per il datore numerosi limiti per l’accesso (realizzazione di un incremento occupazionale netto, rispetto degli obblighi di legge, legalità contributiva, ecc. …).

Ai beneficiari del RdC che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa, entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC, è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili.

(M. Mazzanti)