R.S.A./R.S.U.: DIRITTI SINDACALI.

R.S.A./R.S.U.: diritti sindacali.

Principio generale in ordine al “ruolo” delle rappresentanze sindacali aziendali, come da S.d.l., è quello stigmatizzato dal prof. Treu, in un suo famoso saggio, secondo cui “l’imprenditore deve astenersi dal frapporre ostacoli o intralci al libero formarsi ed estrinsecarsi dell’attività sindacale nell’ambito dell’azienda, e deve riconoscere le rappresentanze sindacali come proprie antagoniste nella determinazione delle condizioni di lavoro (conforme Cass. 16 aprile 1976, n. 1366)”. In una ampia accezione “sindacale”, la R.S.U. è un organismo unitario che nel suo insieme rappresenta i lavoratori; affievolito è quindi il ruolo dei sindacati di appartenenza e nelle cui liste e R.S.U. sono risultati eletti. I diritti sindacali che può esercitare la R.S.U., in sintesi, sono: ·  uso di locali aziendali; ·  uso di bacheca; ·  convocazione di assemblea; · uso di permessi retribuiti.

Dalla natura “organica” delle R.S.U., necessariamente discende (o dovrebbe discendere) secondo la maggioranza dei commentatori, che: · i diritti sindacali competono alla R.S.U. nel suo complesso, che decide come estrinsecarli, in caso di contrasto, la R.S.U. decide a maggioranza; · è la R.S.U. che stabilisce cosa affiggere in bacheca; conseguentemente non sono i singoli componenti che affiggono il materiale, magari proveniente dal sindacato di riferimento; · è la R.S.U. che definisce le modalità (tempi e O.d.G.) di svolgimento dell’assemblea, non il singolo componente a nome del sindacato di riferimento; · è la R.S.U. che decide come utilizzare i permessi sindacali previsti per

l’agibilità. La giurisprudenza ha chiarito alcune delle facoltà spettanti alla R.S.U. (anche sulla base di decisioni assunte quando vi è R.S.A.). In ordine, ad esempio, al profilo, attinente alla sussistenza, o meno, di un diritto dei componenti delle R.S.A. di accedere nei locali di lavoro al di fuori dell’orario normale al fine di controllare l’entità delle prestazioni di lavoro straordinario, Cass. 26 gennaio 1989, n. 470, ha affermato che tale diritto non è riconosciuto direttamente dalla legge e quindi sussiste solo ove sia previsto da un’apposita disposizione della disciplina contrattuale. Molto interessante il profilo attinente i rapporti tra subordinazione ed attività del componente la R.S.A. (o R.S.U.). in proposito Cass. 3 novembre 1995, n. 11436, ha precisato che il rappresentante sindacale da un lato, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti; dall’altro lo stesso si pone, in relazione alla sua attività sindacale, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione, sotto questo profilo, di qualsiasi vincolo di subordinazione. Quest’ultima attività – che costituisce espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall’art. 39 Cost., essendo finalizzata alal tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro – non può essere subordinata alla volontà di quest’ultimo. Sulla base di tale principio la S.C. ha affermato che la contestazione dell’autorità e della supremazia del datore di lavoro, ove posta in essere dal lavoratore sindacalista ed inerente all’attività di patronato sindacale, non può essere sanzionata disciplinarmente, atteso che essa costituisce una caratteristica della dialettica sindacale in termini conformi si è espressa Cass. 14 maggio 2012, n. 7471, la quale, peraltro, ha precisato che l’esercizio, da parte del rappresentante sindacale, del diritto di critica, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro, sebbene garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale, imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente assicurata (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana. Ne consegue che, ove tali limiti siano superati con l’attribuzione all’impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionati in via disciplinare. Relativamente al “potere” di iniziativa sindacale si segnala come i singoli componenti non siano dotati di autonomo potere e ciò sulla base del presupposto della struttura necessariamente plurisoggettiva di tali organismi sindacali. Cass. 23 novembre 1985, n. 5842, infatti, precisa che stante la richiamata struttura plurisoggettiva, deve ritenersi che in nessun caso un componente di una R.S.A. possa, uti singulus, assumere iniziative nel campo sindacale e del lavoro di competenza esclusiva dell’organo collegiale. In applicazione del principio la S.C. ha affermato che il diritto di affissione, di cui all’art. 254 S.d.L., non spetta al singolo componente della R.S.A., ma è di competenza esclusiva della collegialità di tale organo sindacale. È stato altresì precisato che il diritto di indire assemblee dei lavoratori compete alle rappresentanze sindacali aziendali come organismi e non ai dirigenti delle stesse o a singoli componenti della RSA/RSU (Cass. 26 febbraio 2002, n. 2855), secondo altri il diritto può essere esercitato anche da una singola componente della RSU (Trib. Milano 10 gennaio 2003, Trib. Busto Arsizio 11 settembre 1993) o anche da singoli componenti (Trib. Milano 16 ottobre 1999, 9 dicembre 1999, 14 marzo 2002). Con riferimento al profilo del rapporto intercorrente fra membro della R.S.U. e sindacato Cass. 7 marzo 2012, n. 3545, partendo dal rilievo che, in base all’accordo collettivo interconfederale del 22 luglio 1993 sulle R.S.U., i rappresentanti vengono altresì eletti a suffragio universale, ha precisato che i lavoratori, una volta eletti, non sono più legati al sindacato nelle cui liste si sono presentati alle elezioni stesse, ma fondano la loro carica sul voto, universale e segreto, dell’intera collettività dei dipendenti aziendali (contra Cass. 12 agosto 2000 n.10769 che sostiene la decadenza da RSU in caso di dimissioni dal sindacato nelle cui liste lo stesso risultava eletto). Da ciò discende che non è prevista la decadenza dall’incarico per effetto delle dimissioni dell’eletto dal sindacato nelle cui liste si sia presentato, che non determinano né la perdita dei diritti sindacali connessi alla qualifica di rappresentante sindacale aziendale ed eventualmente di rappresentante della sicurezza, né la perdita dei diritti a usufruire dei permessi sindacali – anche in relazione alla diversa associazione sindacale a cui il lavoratore abbia successivamente aderito – secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 24 S.d.L.; eventuali sanzioni comminate al delegato (non decaduto a causa della revoca della iscrizione)  per aver continuato ad usare delle prerogative di RSU, sono fonte di violazione dell’art. 28 S.d.L. (Trib. Milano 5 aprile 2007). La RSU decade unicamente per dimissioni (Trib. Milano 27 aprile 2006).  Ancora in merito alla titolarità del potere di convocazione dell’assemblea si noti come, secondo alcuni commentatori, ai sensi del secondo comma dell’art. 20 dello S.d.L., titolari del potere di convocazione dell’assemblea sono unicamente le R.S.A. dell’unità produttiva, le quali possono agire anche singolarmente. L’attribuzione del potere di iniziativa anche ad una singola R.S.A. secondo Cass. 26 febbraio 2002, n. 2855, ha inteso impedire un uso distorto dell’istituto poiché non sono riconosciuti organismi diversi. Ciò vale ovviamente per le sole assemblee retribuite, la dottrina prevalente in tema di assemblee autoconvocate ed autogestite dai lavoratori, da singoli delegati o da gruppi di essi, ha osservato che la legittimità di tali assemblee non può essere messa in dubbio qualora esse siano state tenute fuori dell’orario di lavoro, ovvero durante l’orario di lavoro ma senza la garanzia retributiva; tali assemblee devono ritenersi consentite in quanto espressione della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà sindacale sancita espressamente dagli artt. 1 e 14 S.d.L. In tema di affissioni (Trib. Vicenza 30 ottobre 2000) si segnala come tale facoltà sia propria delle sole RSU aziendali e dei sindacati firmatari il CCNL. Il datore non può interferire nella organizzazione interna della RSU ancorché siano palesi violazioni in ordine alla vita dell’organismo di rappresentanza (nella fattispecie erano state violate le regole in tema di sostituzione di componente di RSU), ogni interferenza costituisce violazione dell’art. 28 S.d.L. (Cass. 20 marzo 2008 n. 7604), né può interferire, né ha poteri di controllo e verifica nei processi elettorali dovendo unicamente prendere atto dei risultati ( Trib. Milano 27 aprile 2006). Il datore di lavoro che non riceve reiteratamente i sindacati aziendali commette violazione dell’art. 28 dello Statuto (Pretura Milano 5 agosto 1995), così come sindacare l’uso dei permessi delle RSU (Pretura di Nola sez. Pomigliano D’Arco 19 aprile 1995). Come si può vedere non vi sono orientamenti univoci in molte delle questioni esaminate in specie in tema di agibilità assembleare.

(M. Mazzanti)