Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 113/2024, “Omnibus”

In data 9.08.2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 113/2024, “Omnibus”.

Si riportano di seguito le principali novità.

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI DESTINATI A STRUTTURE UBICATE NELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE PER IL MEZZOGIORNO

Al fine di ottenere il credito d’imposta, per gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 01.01.2024 al 15.11.2024, i soggetti interessati dovevano inviare entro il 12.07.2024 una comunicazione che riportava le spese sostenute dal 01.01.2024 e quelle che si prevedeva di sostenere fino al 15.11.2024.

Il decreto di agosto ha introdotto l’obbligo di inviare un’ulteriore comunicazione, tra il 18.11 e il 2.12.2024, attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti.

REGIME FISCALE AGEVOLATO “NUOVI RESIDENTI”

L’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia successivamente al 10.08.2024, dopo aver trascorso all’estero un periodo di almeno 9 anni nel corso dei 10 precedenti l’opzione, è stata aumentata da € 100.000 a € 200.000.

 

REGIME IVA ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Fino all’entrata in vigore (01.01.2025) delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 15-quater relative a:

  • soppressione del regime di esclusione dall’IVA per cessione di beni / prestazione di servizi effettuate da determinati enti non commerciali nei confronti dei propri associati
  • estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

è possibile applicare il regime di esclusione anche alle società sportive dilettantistiche oltre che alle associazioni sportive dilettantistiche.

 

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

Il decreto estende il credito d’imposta per sponsorizzazioni sportive agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 10.08 al 15.11.2024.

 

NUOVE OPERAZIONI CON ALIQUOTA RIDOTTA DEL 5%

Alle prestazioni relative a corsi di attività sportiva invernale impartiti da iscritti ad appositi Albi e alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari si applica l’aliquota del 5%.

Con riferimento ai corsi di attività sportiva invernale l’aliquota del 5% va applicata, fino al 01.01.2025, alle prestazioni diverse da quelle rientranti nel regime di esclusione IVA delle cessioni/prestazioni tra associazioni/società sportive e associati.

La riduzione di aliquota dal 10% al 5%, relativa alla vendita di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari, effettuate entro diciotto mesi dalla nascita ,si applica a partire dalle operazioni effettuate dal 10 agosto 2024 in poi.

Per i soggetti che applicano il regime speciale IVA per l’agricoltura (con percentuali di compensazione) sembrerebbe che l’operazione di vendita di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari comporterà l’insorgere di un credito IVA.

Sulla questione si attende una conferma salvo che la previsione non venga cambiata in sede di conversione del decreto in legge.

 

REGIME FISCALE LAVORATORI FRONTALIERI ITALIA-SVIZZERA

I lavoratori dipendenti residenti in determinati Comuni, individuati dal decreto, che siano qualificati come frontalieri possono optare per il pagamento di un’imposta sostitutiva all’IRPEF pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera.

Requisiti:

  • soggetto “frontaliere” ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Italia-Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla Legge n. 83/2023;
  • il lavoratore al 17.7.2023 svolgeva, ovvero tra il 31.12.2018 e la predetta data aveva svolto, un’attività̀ di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o ivi avente una stabile organizzazione / base fissa;
  • i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera.

Per i soggetti residenti nei comuni di cui all’ allegato 2 il secondo requisito (sede di lavoro) è sostituito con il seguente:

  • il lavoratore svolgeva al 17.7.2023, ovvero tra il 31.12.2018 e la predetta aveva svolto un’attività̀ di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o ivi avente una stabile organizzazione / base fissa;

 

PROROGA ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO

desideriamo informarla che è stata prorogata al 30.09.2024 la scadenza per il versamento della prima rata relativa all’imposta sostitutiva per i soggetti per i quali tale termine scade entro il 29.9.2024.

Rientrano nella proroga, quindi, tutti i soggetti che hanno provveduto alla rottamazione del magazzino con scadenza “ordinaria” delle imposte e i soggetti che con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare per i quali l’originale scadenza della prima rata delle imposte scade entro il 29.9.2024.

 

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Il decreto in esame ha prorogato al 30.11.2024 il termine per

  • la redazione / asseverazione della perizia di stima
  • il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione

(M. Capellani)