Con il comunicato stampa del 14 giugno, il Ministero dell’economia e delle finanze ha previsto la proroga al 20 luglio 2023 dei versamenti in scadenza il 30 giugno 2023 per una parte dei contribuenti.
ATTENZIONE! NON possono fruire della proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari secondo quanto disposto dagli artt. 32 ss. del TUIR.
I soggetti che svolgono determinate attività connesse possono comunque fruire della proroga.
La proroga, invece, trova applicazione per i soggetti che:
· esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
· dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
· presentano altre cause di esclusione dagli ISA.
· applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
· applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”).
· partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
· devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Rimane invariata la scadenza del 31 luglio 2023 per il pagamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,4%.
(M. Cappellani)