Proroga dell’acconto di novembre – Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145

Il decreto prevede la possibilità di rinviare al 16.01.2024 il pagamento dell’acconto 2023 in scadenza il 30.11.2023.

 

BENEFICIARI DELLA PROROGA

Persone fisiche titolari di partita iva che nel periodo d’imposta 2022 dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

 

VERSAMENTI ESCLUSI

Sono esclusi dalla proroga i versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi

INAIL.

 

NUOVA SCADENZA DEL VERSAMENTO

I versamenti dovranno essere effettuati entro il 16.01.2024, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4% annuo.

(M. Capellani)