PROMOZIONE DELL’ IMPRENDITORIA IN AGRICOLTURA: ESONERO CONTRIBUTIVO.

Promozione dell’ imprenditoria in agricoltura: esonero contributivo.

 

La bozza della Legge di bilancio 2017 prevede nuove misure in favore del settore agricolo e ciò al fine di promuovere forme di imprenditoria; la bozza (articolo 47) in particolare  prevede per l’anno 2017 un esonero contributivo per i nuovi coltivatori i diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Queste le principali caratteristiche dell’esonero contributivo previsto:

Soggetti interessati: coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, come previsti dall’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

Età: inferiore a 40 anni;

Periodo interessato: nuove iscrizioni nella gestione previdenziale INPS concretizzate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017;

Durata del beneficio contributivo: 36 mesi; si noti come trascorso tale periodo è ulteriormente riconosciuto per un nuovo periodo, non oltre i 12 mesi e con un tetto nel limite del 66% ed ancora successivamente altro sgravio per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite del 50%;

Esclusioni: l’esonero dai contributi INPS spetta a coltivatori diretti e IAP – imprenditori agricoli professionali, in caso di nuova iscrizione; sono perciò esclusi i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali che nell’anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola;

Contributi che godono dell’ esonero: contributi AGO (assicurazione generale obbligatoria) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Massimale di esonero: 100% del dovuto; si applica il de minimis;

Cumulo: l’esonero contributivo non si può cumulare con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previdenziali di legge .

Si riporta nel box il testo della norma

 

Capo VI – Misure in favore dell’agricoltura Art. 47 (Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)

  1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L’esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell’anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. L’esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

(M. Mazzanti)