Privilegio ex art. 2751 bis, n. 4, c.c. Cassazione: è per il solo coltivatore diretto persona fisica.

La Cassazione con una recente sentenza (n. 35314/2023) ha stabilito che, nell’ambito delle procedure “fallimentari” solo il soggetto coltivatore diretto, persona fisica,  può godere del privilegio previsto dal codice civile per la vendita dei propri prodotti. Ciò nell’ambito delle procedure concorsuali utili ai fini dell’individuazione, nell’accertamento dello stato passivo,  della corretta collocazione del credito, vantato nei confronti della procedura, cioè se prededucibile, privilegiato o chirografario. L’art. 2751 bis del codice civile contempla alcune “tipologie” di crediti che godono di privilegio generale sui mobili allo scopo di tutelare i crediti derivanti da una attività lavorativa, come quella di coltivatori diretti, artigiani e assimilati.

Secondo l’art. 2751-bis n. 4 Cod.Civ.: “Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall’articolo 2765”. Sono comprese in tale figura coloro che coltivano direttamente un loro fondo,  chi coltiva direttamente un fondo di altri, affittuari, mezzadri, coloni compartecipanti; sono ricompresi anche i soccidari così come  gli enfiteuti e l’usufruttuario semprechè dediti alla coltivazione diretta del fondo.

La sentenza del 18 dicembre 2023 n. 35314, mette in discussione quindi la possibilità che del privilegio possano avvalersi le società semplici tra coltivatori diretti. Si ricorda che il privilegio previsto dal codice si sostanzia nella preferenza, accordata ad es. al coltivatore diretto in quanto creditore privilegiato  su base legale – rispetto ad altri creditori (chirografari) – nella  soddisfazione del proprio credito; tale preferenza rappresenta dal punto di vista sistematico una importante eccezione rispetto al principio (ex art. 2741 cod.civ.) della par condicio creditorum.

Con questa pronuncia viene ribaltata la sentenza della Corte di Appello di Bologna (20 settembre 2019 n. 3072) che viceversa aveva stabilito il privilegio anche in favore del  soggetto che svolgeva l’attività di coltivazione del fondo in forma  societaria, sostanzialmente parificando la figura del  coltivatore diretto a quella dell’artigiano (organizzati vuoi  in forma individuale o collettiva) ritenendo questi  piccoli imprenditori  ex art. 2083. c.c.; parificando il coltivatore diretto all’artigiano e considerato che  all’impresa artigiana è pacificamente riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis c.c. (anche se il lavoro è fornito in forma societaria) e ciò sia prima che dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 5 del 2012.

Di conseguenza per la Corte di Appello di Bologna  il privilegio del “coltivatore diretto” doveva  essere riconosciuto anche  alla società agricola di coltivatori diretti sulla base di una interpretazione “estensiva” dell’art 2751 bis c.c., n. 4, ritenendo bastevole  la coltivazione del fondo esercitata con prevalenza del lavoro dei soci e dei familiari  sul lavoro altrui.  L’orientamento della sentenza in commento è la naturale conseguenza di precedenti pronunzie della Suprema Corte (Cass. n. 11917/2018, Cass. n. 37060/2021).

Secondo questo orientamento  “l’insinuazione al passivo del credito della società semplice agricola non è assistita dal privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 4, che, attesa la natura eccezionale della disciplina dei privilegi, può essere riconosciuto nel solo caso di crediti vantati da persona fisica e in particolare dal coltivatore diretto, la cui qualifica si desume dagli artt. 1647 e 2083 c.c. ed il cui elemento caratterizzante si rinviene nella coltivazione del fondo da parte del titolare, con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia”.

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha ritenuto la sentenza della Corte d’Appello erronea poiché adottata mediante una interpretazione estensiva per analogia; per la Cassazione non è possibile ritenere che la volontà del legislatore – che ha stabilito il privilegio ex art. 2751 bis c.p.c., n. 4 per i crediti del coltivatore diretto, mezzadro, colono, soccidario, compartecipante  e cioè alle sole  persone fisiche – fosse quella di allargare il privilegio  alle società; secondo la corte in definitiva la causa legittima di prelazione essendo  una figura tipica e rigorosamente contemplata dalla legge  non può essere applicata in via analogica al di fuori delle tassative ipotesi di legge.

Secondo la Cassazione in definitiva il coltivatore diretto e l’impresa artigiana non possono essere assimilati poiché il codice riconosce il trattamento preferenziale ex all’art. 2751 bis c.c., n. 5 non all’artigiano “persona fisica” – come è per il coltivatore diretto e le altre figure contemplate dall’art. 2751 bis c.c., n. 4 – ma alla “impresa artigiana”.  La decisione in commento appare improntata ad un datato formalismo che trascura la evidente evoluzione del diritto agrario e delle forme di conduzione che viceversa la Corte di Appello di Bologna aveva colto appieno. L’agricoltura moderna si sta affrancando da forme arretrate ed individualiste (anche se gestite con forme ex art. 230 bis cod. civ.) a vantaggio di forme societarie (anche familiari) –  peraltro promosse in passato dallo stesso legislatore con incentivi anche fiscali per la regolarizzazione in società semplici  di tali forme di conduzione –  più adatte a muoversi nel contesto economico generale, commerciale, che opera con  tecniche di produzione sempre più evolute e complesse per tacere dell’internazionalizzazione dell’agricoltura italiana che certamente richiede forme di conduzione più avanzate.

Come dimenticare al riguardo la estensione alle società di persone (con  almeno un socio coltivatore diretto) delle agevolazioni fiscali e creditizie previste  in tema  di proprietà contadina (art. 2 co. 4 bis D.Lg. vo n. 99/2004);  la prelazione agraria (ex art. 8 L. 590/65) riconosciuta alle  società di persone, in cui almeno il 50% dei soci sia coltivatore diretto.

Non avere adeguato in tale contesto evolutivo il testo  dell’art. 2751 bis, n. 4, cod.civ. non pare una ragione sufficiente per denegare ai produttori agricoli – esercitanti l’impresa ed il lavoro in forma di società agricola di coltivatori diretti – il privilegio di legge per la vendita dei propri prodotti. Auspicabile un chiarimento normativo che superi una evidente distorsione della norma ed una radicale ingiustizia, a tutela del lavoro  agricolo e delle imprese.

 

Articolo 2751 bis Codice Civile

Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;

2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d’opera [intellettuale] dovute per gli ultimi due anni di prestazione;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall’articolo 2765;

5) i crediti dell’impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;

5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti;

5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.

 

(M. Mazzanti)