Principali norme del D.L. Sostegni Bis in materia di lavoro e previdenza.

Ancora non si è asciugato l’inchiostro per la pubblicazione in Gazzetta (supplemento ordinario n. 120 del 21 maggio 2021) della legge di conversione (Legge 21 maggio 2021 n. 69) di conversione del D.L. 22 marzo 2021 n.41, c.d. decreto “sostegni”, che già avanza il decreto legge “sostegni bis”.

Ancora non si è asciugato l’inchiostro per la pubblicazione in Gazzetta (supplemento ordinario n. 120 del 21 maggio 2021) della legge di conversione (Legge 21 maggio 2021 n. 69) di conversione del D.L. 22 marzo 2021 n.41, c.d. decreto “sostegni”, che già avanza il decreto legge “sostegni bis”.

Cassa integrazione

Il testo approvato dal consiglio dei ministri il 20 maggio u.s. prevede ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale; in specie la norma prevede che, in alternativa ai trattamenti di integrazione, i datori di lavoro privati i quali nel primo semestre dell’anno 2021 abbiano subito una contrazione del fatturato almeno del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019, hanno la facoltà di inoltrare all’INPS la domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di legge (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto “ristori bis” e la data del  31 dicembre 2021. Nella precitata ipotesi  la riduzione media oraria non potrà essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. Il decreto stanzia all’uopo, per il 2021, la somma massima di 557,8 milioni di euro.

Incentivo alla assunzione

Interessante appare, ad una prima lettura (anche se sono esclusi i datori di lavoro dell’agricoltura e domestici)  la nuova norma prevista in materia di decontribuzione, denominata “contratto di rioccupazione”; il decreto legge prevede infatti, con efficacia sino al 31 ottobre 2021, la istituzione del contratto di  rioccupazione che si sostanzia per essere un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato volto ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione  (art.19 del D.Lgs. n. 150/2015) nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica da Covid -19.

Di fatto si tratta di un contratto a tempo indeterminato con un periodo di prova di sei mesi. Il contratto dovrà essere formalizzato tra le parti in forma scritta ai fini della prova.

Alla base del predetto contratto vi è la condizionante definizione, acquisito il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, volto al conseguimento in capo al lavoratore delle necessarie competenze professionali proprie del contesto nuovo lavorativo.

Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi (di prova in sintesi); per questo lasso di tempo al datore di lavoro  è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali INPS a carico azienda, restano da corrispondere i premi e contributi INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua.

La norma prevede che per accedere al predetto contratto il datore non abbia effettuato,  nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, o a licenziamenti collettivi.

Nel caso in cui il datore proceda al licenziamento del dipendente nei sei mesi di prova o alla fine del periodo di inserimento questi dovrà versare la omessa contribuzione.

La norma prevede altresì alcuni casi di revoca dell’esonero. La norma non ha limiti di età, territoriali o di genere.

Se non diversamente previsto, al contratto di rioccupazione si applica, in toto, la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche in materia di licenziamento illegittimo con relative sanzioni, al termine del periodo di inserimento le parti possono – ai sensi dell’articolo 2118 C.C. – recedere con preavviso dal contratto, continuando ad applicarsi la norma in esame qualora nessuna delle parti comunichi il recesso  il rapporto prosegue come normale  rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Una Tantum per turismo e spettacolo

La nuova disposizione prevede,  in favore dei lavoratori dello spettacolo,  già beneficiari dell’indennità in precedenza prevista e disciplinata dall’art.10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, il riconoscimento di una somma  una tantum  indennitaria  pari a euro 1.600.

Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio

Il decreto in esame prevede ancora per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali INPS a carico ditta, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, sia pure con il limite del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate in precedenza (gennaio, febbraio e marzo 2021); da versare i premi INAIL.

Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione

Allo scopo di sostenere i lavoratori,  in questa complessa fase economica e fino al 31 dicembre 2021, per le aziende aventi rilevanza strategica territoriale e che abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, potrà essere autorizzata una proroga, per sei mesi,  della CIGS.

Sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico

Il decreto prevede alcune disposizioni per sostenere, nel settore agricolo l’imprenditoria femminile e l’incremento occupazionale. In sintesi sono estese alle donne, senza limiti di età, le  misure agevolative di sgravio contributivo INPS, già previste per l’avvio delle nuove imprese agricole per i giovani fino all’età di 40 anni.

Il decreto legge consente agli organismi pagatori di corrispondere, entro il 31 luglio di ciascun anno (sempreché perduri la pandemia) un’anticipazione (fino al 70%) sulle somme richieste con la domanda PAC.  Per sostenere l’incremento occupazionale agricolo, salvi i criteri codicistici (art. 2135 c.c.) per il rispetto della prevalenza, il personale occupato nell’attività agrituristica è considerato lavoratore agricolo anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca

Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, il decreto assegna una nuova indennità “una tantum” pari a 800 euro, erogata a cura dell’INPS.

La somma non genera accrediti contributivi. I lavoratori per poter accedere alla provvidenza non dovranno essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di  pensione; la somma non concorre alla formazione del reddito ed è incompatibile con la riscossione del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza, né  è cumulabile con le altre provvidenze previste dal DL.  22 marzo 2021, n. 41 (art. 10); la somma viceversa è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità. Il decreto prevede un limite di spesa (per l’anno 2021) di 448 milioni di euro.

La norma prevede che i lavoratori interessati debbano inviare la relativa domanda all’INPS entro il 30 giugno 2021; l’INPS provvederà ad emanare le relative norme procedurali e ad implementare la modulistica del caso.

Ai lavoratori autonomi della pesca compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata  è riconosciuta, per il mese di maggio 2021, un’indennità di 950 euro . La misura è finanziata con uno stanziamento, per il 2021, di 3,8 milioni di euro.

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo

In soccorso delle aziende appartenenti alle filiere dell’agriturismo e del vitivinicolo incluse le aziende produttrici di vino e birra ed  individuate dai codici ATECO 01.21.00, 11.02.10, 11.02.20, 11.05, 55.20.52, 56.10.12, si prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori e per il mese di febbraio 2021; da versare invece i  contributi dovuti all’INAIL.

Analogamente l’ esonero è previsto in favore degli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, sempre avuto riguardo alla contribuzione per il mese di febbraio 2021. L’esonero è finanziato 72,5 milioni di euro.

Reddito di Emergenza

Il decreto proroga anche il reddito di emergenza che, si ricorda, è una misura di aiuto alle famiglie e  di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La misura dovrebbe riguardare periodi  relativi a 4 mensilità (importo base di euro 400, moltiplicato per il coefficiente familiare, con un massimo di 800 euro, 840 euro se si è in presenza di disabili).

Blocco dei licenziamenti

Il decreto “sostegni bis” è ancora in itinere, e non risulta ancora approdato in Gazzetta Ufficiale,  poiché a sorpresa il  ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha predisposto senza condivisione alcuna, in questi giorni,  il blocco dei licenziamenti dopo il 30 giugno 2021. Il decreto “sostegni 1”, appena convertito,  infatti aveva risolto la questione licenziamenti: ivi si prevede un regime particolare (in questa emergenza COVID  si ricorda che in Italia – unico paese al mondo – il blocco dei licenziamenti è in vigore da febbraio 2020), termine blocco al  30 giugno per le imprese del settore  manifatturiero ed edilizio, 31 ottobre per i settori  terziario e piccole imprese rientranti nel campo di applicazione della cig in deroga e del Fis.

La proposta di Orlando viceversa prevede nel caso di accesso dell’impresa alla cassa integrazione guadagni, con causale Covid-19, la proroga del blocco dei licenziamenti al 28 agosto; ancora se una impresa utilizza la cassa ordinaria non è tenuta al versamento delle addizionali e comunque non potrà procedere ai licenziamenti nel periodo di utilizzo della cig.

(M. Mazzanti)