Principali misure contenute nel D.L. n. 18 del 17/03/2020 “CURA ITALIA”.

Gent.mo/a Associato/a,

in questo difficilissimo momento per tutti noi, con questo speciale, vogliamo estrapolare gli articoli del D.L. n. 18 del 17/03/2020 che possono interessare maggiormente le nostre imprese agricole; sarà nostra cura fornire ulteriori precisazioni per tutto quanto non ancora definito.

Ricordiamo, inoltre, a tutti gli associati di scrivere a bologna@confagricoltura.it, per ulteriori chiarimenti in merito.

In questo numero, in particolare, tratteremo delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza previste del Decreto legge “CURA ITALIA”.

 

Art. 19 – trattamento ordinario di integrazione salariale

Prevista, per i  datori di lavoro che nel corso dell’anno 2020 sospendano o riducano l’attività a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di  presentare all’INPS la  domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, questo  per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e fino ad una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Per poter accedere alla cassa integrazione ordinaria

previste semplificazioni procedurali per i  datori di lavoro fermo restando l’obbligo di attivazione delle procedure di informazione, consultazione ed esame congiunto, in sede sindacale, procedure che saranno  svolte anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Per la presentazione della relativa domanda è fissato il  termine massimo entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.

L’assegno ordinario è concesso negli stessi termini anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Le misure viste innanzi si applicano ai  lavoratori in forza ed alle dipendenze dei datori di lavoro istanti  alla data del 23 febbraio 2020.

Possono accedere alle misure di sostegno anche  le aziende che si trovano in difficoltà e godono del  trattamento di integrazione salariale straordinario e sempre per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso (art. 20). Possono accedere altresì anche i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale che abbiano in corso un assegno di solidarietà ed alle stesse condizioni già viste (art. 21).

 

 

Art. 22  – Nuove disposizioni per Cassa Integrazione in Deroga

Per i datori di lavoro – del settore privato  del settore privato, compresi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti (comunque esclusi i datori di lavoro domestico) –  ai quali non è applicabile alcuna delle tutele ordinarie in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, è previsto che  le Regioni e Province autonome, possano riconoscere –  in relazione all’emergenza  epidemiologica da COVID-19 –  trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, ciò per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un massimo di  nove settimane. Per poter accedere alla cassa integrazione in deroga è stabilita l’obbligatorietà di stipulazione di un accordo sindacale, che potrà essere stipulato anche in modalità telematiche, con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. Per quanto riguarda i dipendenti operanti nelle aziende del settore agricolo –  che sono in specie i dipendenti con qualifica di operai agricoli a tempo determinato O.T det. ovvero stagionali o avventizi –  la norma opportunamente precisa che il periodo di cassa in deroga, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo sindacale non è richiesto in ogni caso per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

La Cassa in deroga è concessa mediante decreto, emesso delle regioni, da trasmettere in via telematica all’INPS entro il termine di quarantotto ore. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, dovranno altresì allegare alla comunicazione all’INPS la lista dei beneficiari; l’INPS dovrà poi provvedere al pagamento delle prestazioni di cui si tratta, trattando le domande presentate dalle regioni secondo cronologia di arrivo.  Una volta raggiunto il tetto di spesa previsto gli enti territoriali non potranno più concedere la cassa in deroga.

Sempre limitatamente al settore agricolo si ricorda che per il personale operaio a tempo indeterminato, e per gli impiegati e quadri, opera nei casi di sospensione del lavoro per eventi non imputabili al datore (e per intemperie) la  Cassa integrazione speciale del settore denominata “CISOA” e gestita sempre dall’INPS.

 

 

Art. 27  – Indennità una tantum per liberi professionisti e Co.Co.Co.

Il decreto interviene anche sul c.d. “popolo delle partite iva” infatti per i lavoratori autonomi liberi professionisti, titolari di partita iva,  nonché  ai  Co.Co.Co. (rapporti di  collaborazione coordinata e continuativa) , è riconosciuta un’indennità (per il mese di marzo 2020)  pari a 600 euro; la somma non concorre alla formazione del reddito. Gli interessati devono dimostrare di essere attivi al 23 febbraio 2020, di essere iscritti alla Gestione separata INPS, di non godere di trattamenti pensionistici e di  non essere  iscritti ad  altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità è erogata dall’INPS, su domanda dell’interessato, nell’ambito di un limite di spesa; superato il limite non verranno erogate ulteriori somme.

 

 

Art. 28  – Indennità una tantum per lavoratori autonomi

La norma prevede la corresponsione dell’indennità già vista anche per i lavoratori autonomi iscritti all’ INPS (nelle relative gestioni speciali dell’Ago);  la somma indennitaria  (per il mese di marzo 2020) è pari a 600 euro e non concorre alla formazione del reddito.

I lavoratori autonomi dovranno dimostrare di non essere titolari di pensione e di essere  iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

 

 

Art. 29 – Indennità lavoratori stagionali del turismo 

La norma prevede poi per gli operatori del settore turistico (e quindi si presume, allo stato, anche in favore dei lavoratori degli agriturismi)  dipendenti con rapporti di carattere   stagionale  i quali abbiano  cessato involontariamente il rapporto di lavoro  nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 – sempreché non siano titolari di pensione e non abbiano altri rapporti di lavoro dipendente alla stessa data –  la corresponsione di un’indennità (per il mese di marzo 2020)  pari a 600 euro. Tale somma non concorre alla formazione del reddito.

 

 

Art. 30  – Indennità una tantum per lavoratori del settore agricolo

Il decreto legge prevede specificatamente per i lavoratori con qualifica di operai agricoli a tempo determinato, che non siano  titolari di pensione, sempreché  nel 2019 abbiano lavorato nel settore  per almeno 50 giornate,  la corresponsione di un’indennità (per il mese di marzo 2020)  pari a 600 euro. Da notare che la somma predetta è al netto poiché il decreto specifica come tale indennità non concorra alla formazione del reddito. L’indennità è erogata dall’INPS, su domanda dell’interessato. Anche in questo caso è previsto un tetto di spesa ammissibile; in caso di sforamento del tetto non potranno essere adottati ulteriori provvedimenti concessori.

 

 

Art. 31  – Incumulabilità tra le indennità

Il decreto legge ovviamente per evitare abusi  prevede che le  indennità sopra viste (articoli 27, 28, 29 e 30)  non sono cumulabili e non possono essere erogate ai percettori di reddito di cittadinanza.

 

 

Art. 32  – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020

La disposizione emanata, in relazione all’emergenza epidemiologica in atto,  prevede che  il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande ancora da  presentare  per l’anno  2019, al 1° giugno 2020. Le domande sono quelle che interessano i lavoratori del settore primario, se residenti o domiciliati sul territorio nazionale, con qualifica di operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate.

 

 

Art. 33  – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Prorogati ancora i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI (per lavoratori dipendenti non aventi qualifica di operai agricoli ) e DIS-COLL (collaboratori autonomi), in relazione alla cessazione involontaria dall’attività lavorativa  avvenute dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020; il decreto stabilisce che  i termini di decadenza sono estesi  da sessantotto a centoventotto giorni; in caso di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL oltre il termine ordinario viene precisato che la decorrenza della prestazione è prevista dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Ampliati di 60 giorni anche  i termini per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità (per autonomi).

 

 

Art. 34 – Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

Il decreto legge prevede che a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino  al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL sia  sospeso di diritto. Sospesi anche i termini di prescrizione.

 

 

Art. 36 – Patronati

La disposizione emanata  consente ai patronati, in deroga alle disposizioni ordinarie, di:

  • acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica; successivamente e prima della formalizzazione della relativa pratica all’istituto previdenziale, si dovrà regolarizzare la posizione;
  • ridurre gli orari di apertura al pubblico modulando l’apertura delle sedi unicamente nei casi in cui non sia possibile operare mediante l’organizzazione dell’attività con modalità a distanza.

 

PERMESSI E CONGEDI

 

Art. 23 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi

Si tratta di un congedo straordinario, per un massimo 15 giorni, fruibile in alternativa da uno solo dei genitori per nucleo familiare e per periodi compresi dal 5 marzo al 3 aprile 2020. Oltre che per i figli (anche adottivi) i permessi valgono per gli affidamenti e per il collocamento temporaneo di minori.

Lavoratori dipendenti privati genitori beneficiari

  • con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
  • con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
  • di figli con handicap grave senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.

Per i genitori che abbiano già fruito di tutti i giorni di permessi (individuale e di coppia) previsti dalla normativa che disciplina i congedi parentali e possibile accedere a tali ulteriori permessi Covid -19. I genitori che abbiano già richiesto e, alla data del 5 marzo sia già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non dovranno presentare una nuova domanda; l’INPS provvederà d’ufficio a convertire tale permesso  nel congedo Covid-19; analogamente per i genitori di figli con handicap richiedenti  e che alla data del 5 marzo abbiano  già in corso  periodi di prolungamento del congedo parentale ( ex art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001) questi non dovranno presentare alcuna domanda, convertendosi i permessi d’ufficio a cura dell’INPS, fruendo delle provvidenze di legge. I genitori che pur avendo i requisiti per l’accesso ai congedi parentali “ordinari” non ne abbiano mai fruito e che oggi siano interessati ad ottenere il Congedo COVID-19 possono presentare la domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la ordinaria procedura di domanda di congedo parentale. I genitori di figli maggiori di 12 anni con handicap grave, che non abbiano in corso un prolungamento del congedo parentale, potranno usufruire del congedo COVID-19 presentando relativa domanda, anche retroattivamente (dal 5 marzo) utilizzando la procedura telematica del  congedo parentale.  La nota dell’INPS precisa poi che i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno l’onere di inoltrare la relativa domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro.

 

Genitori  Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS

Per i genitori iscritti alla gestione separata non è prevista, per l’accesso ai congedi Covid – 19 la sussistenza del requisito di un minimo contributivo; sono interessati genitori:

  • con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito posto a base di calcolo dell’indennità di maternità.
  • di figli con handicap grave, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.

Le domande debbono essere inoltrate come segue:

  • I genitori con figli minori di 3 anni presentano la domanda all’INPS utilizzando la procedura per il congedo parentale già in uso.
  • I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni presentano all’INPS domanda, anche retroattivamente, nel massimo dal 5 marzo, con le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale.

I genitori con figli di età superiore ai 12 anni con handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19, presentando apposita domanda, anche retroattivamente (nel massimo dal 5 marzo) utilizzando la procedura telematica di congedo parentale. L’INPS nel messaggio precisa infine che i periodi di congedo parentale “ordinario” già richiesti e fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

 

Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS

Per i genitori iscritti alle gestioni autonome INPS  non è prevista, per l’accesso ai congedi Covid – 19 la sussistenza del requisito di un minimo contributivo; sono interessati genitori :

  • con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: prevista un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente secondo la tipologia di lavoro autonomo svolto dall’iscritto.
  • di figli con handicap grave, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: l’indennità economica è pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per la tipologia di lavoro autonomo.
  • con figli minori di 1 anno questi potranno inoltrare la domanda all’INPS utilizzando la procedura per il congedo parentale già in uso.
  • con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni, questi potranno presentare domanda all’INPS (anche retroattivamente (massimo dal 5 marzo) utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale.
  • con figli di età superiore ai 12 anni con handicap grave si potrà già usufruire del congedo COVID-19, presentando la prescritta domanda, anche con data retroattiva,  (sempre decorrente al massimo dal 5 marzo 2020) mediante la ordinaria procedura telematica per il congedo parentale.

I congedi parentali ordinari già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel nuovo congedo COVID-19.

 

 

Art. 24 – Estensione durata dei permessi retribuiti ex L. 104/92

Il D.L. 18/2020 ha introdotto misure assistenziali a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese; l’INPS, con il messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020, ha  fornito una prima informativa riassuntiva delle varie opportunità in relazione alla fruizione dei congedi parentali e del bonus “baby-sitting” e di alcuni permessi retribuiti,  ciò in attesa delle istruzioni operative e procedurali che  saranno fornite con la emananda circolare illustrativa.

Il decreto legge contempla altresì un incremento dei giorni di permesso retribuiti, oltre ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92, ed in particolare tre giorni per il mese di marzo e tre per il mese di aprile; è possibile godere di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile I giorni sono frazionabili in ore e possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese. Beneficiari delle provvidenze Covid – 19 sono i lavoratori dipendenti privati che assistono un familiare con handicap grave. In relazione alla domanda si precisa che i soggetti che già sono in possesso di un provvedimento di autorizzazione, con validità interessante anche i mesi di marzo e aprile 2020, non hanno l’onere di inoltrare una nuova domanda; i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già in possesso del dipendente che potrà, quindi, automaticamente fruire delle ulteriori giornate Covid – 19. Il lavoratore privo di un provvedimento di autorizzazione ha invece l’onere di inoltrare la domanda, come prassi in uso da anni.  Una volta emesso il previsto provvedimento autorizzativo questo consentirà il godimento da parte del lavoratore di tutti i permessi, sia i tre giorni che i giorni aggiuntivi. Per i lavoratori agricoli e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS, l’interessato dovrà presentare, per accedere all’incremento delle giornate fruibili,  una domanda nuova unicamente nel caso in cui il dipendente non abbia in corso una  istanza relativa ai mesi di marzo e aprile 2020.

 

 

Bonus per servizi di baby – sitting COVID-19

Il decreto, in alternativa ai permessi visti innanzi (sempreché l’altro genitore non sia  disoccupato o goda di sostegno al reddito) ha previsto la possibile fruizione, per i genitori interessati, di un bonus economico da utilizzare per i servizi di baby-sitting nei periodi di chiusura scolastica. Il bonus spetta ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni, al 5 marzo 2020, anche in caso di adozione e affido preadottivo. Il bonus è riconosciuto oltre il limite d’età di 12 anni, per i portatori di handicap gravi se iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; il bonus è erogato mediante l’utilizzo del libretto famiglia, sostitutivo dei vecchi vaucher (ex art. 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50). Il voucher baby-sitting compete, per un importo massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  • lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali). È possibile cumulare il bonus con i giorni di permesso retribuito per legge n. 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile) nonché per i casi di prolungamento del congedo parentale per figli con handicap grave. Per conseguire il bonus i beneficiari dovranno registrarsi, sul sito INPS, come utilizzatori di libretto Famiglia, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”; ancora gli interessati a fornire prestazioni di baby sitting avranno l’onere di registrarsi, come prestatori, sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali, esercitando nell’ambito della  procedura “l’appropriazione” delle somme, come previsto dal libretto di famiglia.

 

Per accedere poi al bonus il genitore dovrà presentare all’INPS la relativa domanda telematica (per ogni figlio di età inferiore a 12 anni, ovvero oltre per i minori con  handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio, utilizzando la  modulistica INPS telematica in corso di elaborazione. La domanda potrà essere presentata con le note modalità:

  • Accedendo direttamente al sito istituzionale www.inps.it – sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;
  • Prendendo contatto con il CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • Attraverso i PATRONATI

 

 

Art. 26 – Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Per i lavoratori del settore privato il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto al COVID- 19 è equiparato ai periodi di malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

 

 

Art. 46 – Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

Con una norma alquanto anomala, rubricata in modo incomprensibile, e di dubbia costituzionalità, il decreto legge emergenziale prevede che, con decorrenza dal 17 marzo 2020, è precluso  per 60 giorni l’avvio delle procedure mobilità e riduzione di personale (art. 4, 5 e 24, L.  n. 223/ 199); nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020; ancora sino alla scadenza del termine suindicato, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604/1966).

 

 

Art. 63 – Premio ai lavoratori dipendenti

Il decreto legge concede ai lavoratori dipendenti, per il mese di marzo 2020,  che nel 2019 non abbiano percepito un reddito complessivo da lavoro dipendente non  superiore  a  40.000, 00 euro  un premio, esente da ogni contribuzione  e tassa, pari a 100 euro, ciò in proporzione ai  giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese in pendenza dell’emergenza sanitaria. A fronte di questa norma i datori di lavoro, in veste di sostituti d’imposta, riconosceranno, in via automatica, l’incentivo previsto a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

 

 

Art. 105 –  Ulteriori misure per il settore agricolo

Ampliata la possibilità, prevista sulla base dell’art. Art. 105 del decreto, di accedere alle forme di lavoro parentale nell’ambito delle aziende agricole; tale possibilità come noto era prevista dalla legge Biagi che all’articolo 74 (del D.Lgs.  10 settembre 2003, n. 276) dava la facoltà di utilizzare, nei lavori agricoli, prestazioni occasionali a titolo gratuito rese in tale ambito (di affectio familiare) da parte di parenti o affini; con la odierna norma tale possibilità è praticabile per familiari  fino al sesto grado, in precedenza era prevista per familiari sino al quarto grado. Norme similari erano previste nell’art. 122 della Finanziaria 2001.Secondo l’art. 74 del codice civile la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra, in linea collaterale quelle che pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escludendo lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendono all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite. Secondo l’art. 78 del c.c. l’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. Ricordiamo i principali gradi di parentela e affinità. Parenti in linea diretta: rispetto all’interessato sono parenti di primo grado il genitore e il figlio, di secondo il nipote e il nonno, il terzo il figlio del nipote e il bisnonno, di quarto grado il nipote del nipote e il nonno del nonno, di quinto grado il figlio del nipote del nipote e il nonno del bisnonno (sono di sesto grado il nipote del nipote e il padre del nonno del bisnonno). Parenti in linea collaterale: il rispetto all’interessato il fratello è parente di secondo grado, di terzo grado è il nipote e lo zio, di quarto grado è parente collaterale il figlio del nipote, il cugino, il figlio del bisnonno, è parente di quinto grado collaterale il nipote del nipote, il figlio del cugino, il nipote del bisnonno, il figlio del trisnonno(è parente di sesto grado collaterale il figlio del nipote del nipote, il nipote del cugino, il figlio del nipote del bisnonno e il nipote del trisnonno). Affini: come prima si accennava, l’affinità è il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell’altro coniuge, nella linea e nel grado in cui l’interessato è parente di uno dei due coniugi, questi è affine dell’altro coniuge; ad esempio, tra marito e suocero vi è affinità, in linea retta di secondo grado, ecc. In linea collaterale la cognata è affine di secondo grado, il figlio della cognata così come lo zio del coniuge sono di terzo grado, il nipote della cognata di quarto grado, così come il cugino del coniuge, infine è di quinto grado il figlio del cugino del coniuge. Con lettera 25/2/2005 il Ministero del Lavoro ha chiarito, contrariamente a quanto sostenuto dall’Inps (circ. n. 22/2005) che il lavoro occasionale agricolo è applicabile a tutti gli imprenditori (coldiretti, IAP, agricoltori in genere).

 

(M. Mazzanti)