“Primo Insediamento”.

Il bando di ISMEA sul primo insediamento sostiene le operazioni fondiarie riservate ai giovani, di età

compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti, che si insediano per la prima volta in aziende agricole in qualità di capo azienda, mediante l’erogazione di un contributo in conto interessi. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12 del 27 maggio 2019. L’iniziativa rappresenta un importante strumento per favorire il ricambio generazionale, permettendo ai giovani di acquistare un’azienda agricola con mutui a tasso agevolato.

il premio di insediamento è concesso nel quadro di un’operazione di leasing, finalizzata all’acquisizione dell’azienda agricola; l’ammontare massimo dell’aiuto non può superare 70.000 euro ed è erogato per il 60% alla conclusione del periodo di preammortamento e dunque all’avvio dell’ammortamento dell’operazione e per il 40% all’esito della corretta attuazione del piano aziendale .

Il premio è concesso in conto interessi, ad abbattimento delle rate, da restituire secondo un piano di ammortamento di durata variabile a scelta del beneficiario tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni.

Rispetto ai bandi del “Piano di Sviluppo Rurale” emanati dalla Regione Emilia Romagna e dedicati ai giovani che si insediano per la prima volta in agricoltura (misura 6.1.01), si segnalano però con particolare attenzione alcuni punti che riguardano i motivi di esclusione dal presente bando:

1) Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultano già insediati, ossia, i soggetti nei cui confronti ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  • iscrizione al regime previdenziale agricolo;
  • possesso di una partiva IVA nel settore agricolo;
  • iscrizione alla CCIAA nell’apposita sezione riservata alle imprese agricole;
  • assunzione della responsabilità civile e fiscale della gestione dell’azienda agricola.

2) Sono esclusi, inoltre, dalle agevolazioni:

  • richiedenti che s’insediano in imprese/società nelle quali in precedenza si è insediato un giovane;
  • richiedenti già in possesso di un decreto di concessione di un premio di primo insediamento.
  • Sono, inoltre, escluse dal presente Bando le domande di partecipazione che hanno per oggetto:
  • operazioni fondiarie tra coniugi, anche separati, parenti e affini entro il secondo grado (si segnala che nel precedente bando l’esclusione era meno restrittiva poiché limitata al primo grado); l’esclusione opera anche qualora la sussistenza dei predetti rapporti di coniugio, parentela e affinità sia rilevata tra le parti acquirente/venditrice, ivi inclusi i soci e gli amministratori delle stesse;
  • aziende agricole già oggetto d’intervento Ismea, riscattate da meno di cinque anni;
  • aziende agricole i cui terreni non siano in grado di assicurare la redditività dell’iniziativa nonché la sostenibilità finanziaria della stessa;
  • aziende agricole sui cui terreni risultino iscritte ipoteche volontarie, il cui debito residuo superi il 30% del prezzo richiesto in fase di presentazione della domanda (si segnala che nel precedente bando il debito residuo oltre il quale scattava l’esclusione era fissato al 60%);
  • aziende agricole i cui terreni evidenziano fenomeni di elevata frammentazione e polverizzazione fondiaria, con distanza tra i corpi aziendali che non consente un razionale ed economico utilizzo dei fattori della produzione. In particolare rispetto al precedente bando è stato specificato che, sono in ogni caso escluse le iniziative che presentano più di 10 corpi fondiari o quando i corpi più lontani che formano l’azienda oggetto di richiesta siano a una distanza carrabile superiore ai 10 Km.

Inoltre, sono stati aggiunti i seguenti quattro motivi di esclusione:

  • aziende create dal frazionamento di aziende esistenti, salvo che la nuova azienda risulti efficiente sotto l’aspetto economico ed occupazionale in relazione alle attività previste nel piano aziendale;
  • aziende agricole in cui, nella sequenza degli atti traslativi di provenienza, risulta un decreto di trasferimento del bene oggetto di compravendita, emesso dal Tribunale dell’esecuzione, entro i dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda;
  • aziende agricole i cui terreni siano stati oggetto di trasferimenti della proprietà con atti tra vivi, da meno di cinque anni al momento della presentazione della domanda;
  • un intervento riferito a soggetti per i quali risulti un collegamento/controllo con assegnatari non in regola con i pagamenti delle rate di ammortamento connesse a precedenti interventi dell’Istituto;
  • l’esclusione opera se la situazione riguarda: A) il soggetto richiedente; B) la società di insediamento o C) il venditore.

 

(A. Giovanninetti)