Prevenzione incendi per agriturismi.
Grazie all’introduzione del comma 2/bis all’articolo 4 del Decreto Milleproroghe 2014, viene differito dal 31 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine previsto del decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150. Si tratta di una ulteriore proroga della scadenza per l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico –alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data del 26 aprile 1994 ed in possesso, alla data del 1 marzo 2015, dei requisiti di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento all’antincendio.
I requisiti di ammissione al piano sono disciplinati dall’articolo 5 del D.M .16 marzo 2012.
Resta sempre in vigore il comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (milleproroghe 2014) convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 con cui si demanda ad un decreto del Ministro dell’Interno l’aggiornamento delle regole tecniche di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico-alberghiere di cui al D.M. 9 aprile 1994 semplificando i requisiti ivi prescritti.
Decreto che è stato emanato con il Dm 14 luglio 2015 (G.U. del 24 luglio 2015 n. 170) recante “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50”.
Si ricorda che quest’ultimo provvedimento si rivolge alle attività turistico – alberghiere definite dal Dm 9 aprile 1994 (alberghi; motel; villaggi-albergo; villaggi turistici; esercizi di affittacamere; case ed appartamenti per vacanze; alloggi agrituristici; ostelli per la gioventù; residenze turistico-alberghiere; rifugi alpini) con un numero di posti letto compresi tra 26 e 50, esistenti al 24 agosto 2015 (30 gg dopo la pubblicazione del decreto).
(S. Casini)