Prestazioni occasionali agricole: i nuovi Voucher – istruzioni per l’uso.

Prestazioni occasionali agricole: i nuovi Voucher – istruzioni per l’uso.

Come si ricorderà, nel giugno 2017 l’istituto dei “voucher” in agricoltura subì un profondo “restyling”, talmente radicale da causare, per le innegabili pastoie burocratiche, l’inapplicabilità concreta dell’istituto, nato viceversa per sopperire (legge Biagi del 2003) a necessità occasionali.

Con l’art. 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, venne – infatti – reintrodotto un istituto similare a quello abolito in precedenza, per evitare il referendum della C.G.I.L.,   “le prestazioni di lavoro occasionali” ovvero il Contratto di prestazione occasionale (denominato anche “C.P.O.”).

Le prestazioni di lavoro occasionali venivano intese come le attività lavorative svolte nel rispetto delle complesse previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma e di precisi limiti economici, riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

  1. per ciascun prestatore, avuto riguardo alla totalità degli utilizzatori, il compenso potrà essere non superiore a 5.000 euro – art. 54 bis, comma 1, lett. a);
  2. per ciascun utilizzatore, avuto riguardo alla totalità dei prestatori, con compensi di importo non superiore a 5.000 euro – art. 54 bis, comma 1, lett. b);
  3. per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, potrà ammontare ad importi non superiori a 2.500 euro – art. 54 bis, comma 1, lett. c).

tali importi sono al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Il limite massimo di ore è di 280 ponderato, per l’agricoltura, al compenso orario specifico (calcolato sul minimo di 4 ore):

  • AREA 1 € 9,65 – h – € 38,60
  • AREA 2 € 8,80 – h – € 35,20
  • AREA 3 6,56 – h – € 26,24

Per avere il costo azienda, a tali importi vanno aggiunti, calcolandoli sul valore complessivo:

  • € 33% per contributi previdenziali IVS alla Gestione Separata INPS
  • 3,5% per assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali,
  • 1% per oneri di gestione INPS (calcolato sul costo e cioè compenso + contributi)

I contratti C.P.O. in agricoltura si applicano a:

  • soggetti titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • studenti con meno di venticinque anni di età, quando regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

I soggetti di cui si è detto non debbono essere stati iscritti nell’anno precedente all’elenco lavoratori agricoli e non devono avere pregressi rapporti di lavoro con l’azienda nei sei mesi che precedono la richiesta con C.P.O.

Il decreto “dignità” al riguardo, modificando la norma previgente, pone l’obbligo di autocertificare in capo al lavoratore sia per la condizione soggettiva (pensionato, studente o disoccupato) che per la non pregressa iscrizione nell’anno precedente negli elenchi anagrafici agricoli.

Per l’autocertificazione il lavoratore si dovrà iscrivere all’apposita piattaforma I.N.P.S.

I compensi erogati non incidono sullo status di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; i compensi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

La regola ad oggi ancora vigente precede tali e tante rigidità che ne hanno determinato il sostanziale fallimento essendo poche decine di migliaia i rapporti attivati con le regole odierne rispetto alle esperienze precedenti, di fatto i rapporti occasionali sono assimilati a rapporti di lavoro subordinato, sussistono incompatibilità per il lavoratore (per chi ha un  lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa)  e per l’utilizzatore  (se l’interessato nei sei mesi precedenti aveva un rapporto subordinato o di collaborazione).

Rispetto ai vecchi “voucher” il compenso è corrisposto dall’INPS entro il 15 del mese successivo alla prestazione.

La procedura è solo telematica sulla piattaforma INPS e la misura del compenso è fissata dalle parti, ma non potrà essere inferiore a determinati importi minimi; tenendo conto dei costi contributivi il costo del  nuovo voucher – nel settore  agricolo – è di circa 13 euro orari per le alte qualifiche ed € 9 per le operazioni più semplici.

Per le imprese del settore agricolo, si può accedere ai nuovi voucher solo qualora l’azienda non superi il limite dei cinque dipendenti a tempo indeterminato.

L’importo del compenso giornaliero non potrà essere inferiore alla somma calcolata sull’orario minimo di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore.

Il cosiddetto Decreto Dignità ha previsto la possibilità di riscuotere il compenso “decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa è divenuta irrevocabile, in qualsiasi ufficio postale presentando un mandato di pagamento emesso dalla piattaforma informatica I.N.P.S. all’utilizzatore che lo consegna al lavoratore”.

Gli oneri, in ogni caso, sono a carico del prestatore di lavoro.

Mancano ad oggi istruzioni operative dell’I.N.P.S. sul punto.

La nuova regola, introdotta dal Decreto “Dignità”, aumenta, per i soli settori dell’agricoltura e del turismo – da 3 a 10 giorni – il periodo oggetto della comunicazione relativa alla durata della prestazione occasionale.

La legge prevede, in sostanza, l’obbligo preventivo di comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS (o dei contact center), almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione occasionale: i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l’oggetto della prestazione; la durata della prestazione (non inferiore a 4 ore) con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni (prima tre); il compenso pattuito per la prestazione.

Attendiamo ora le modifiche delle procedure INPS per consentire ai soggetti interessati di procedere speditamente con i nuovi voucher; anche se le modifiche introdotte non potranno rinverdire i fasti del passato; per inciso si sottolinea che in agricoltura esiste la forma più avanzata di flessibilità contrattuale che è rappresentata dal lavoro a tempo determinato, tipologia di rapporto subordinato a termine che, per inciso, sovente costa meno dei cd nuovi voucher.

Concretamente per poter accedere ai nuovi voucher il titolare dell’azienda, così come il soggetto prestatore, hanno l’obbligo di iscrizione, anche per il tramite di un soggetto intermediario autorizzato, alla piattaforma I.N.P.S. www.inps.it/prestazionieservizi/Servizioprestazionioccasionali, per poter accedere occorre essere muniti di PIN I.N.P.S. o codice identificativo SPID.

L’azienda utilizzatrice per poter richiedere i voucher dovrà aver versato all’I.N.P.S. le somme occorrenti (portafoglio elettronico) generalmente almeno 7 giorni prima dell’assunzione del personale e ciò mediante un sistema Pago PA di AGID (portale dei pagamenti I.N.P.S.), ovvero utilizzando il Modello di versamento F24 Elide presso banche o uffici postali con la causale CLOC (che esclude la possibilità di compensare i crediti).

Come già in precedenza, l’azienda utilizzatrice, almeno sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica I.N.P.S ovvero il numero verde del Contact Center I.N.P.S dovrà inviare la comunicazione preventiva con:

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione ed il settore di impiego del prestatore;
  • la durata della prestazione relativa ad un arco temporale non superiore a DIECI giorni continuativi (l’I.N.P.S. ha già modificato i dati in piattaforma).

La piattaforma I.N.P.S. successivamente invia al collaboratore una notifica della comunicazione preventiva inviata all’azienda, vuoi a mezzo SMS o posta elettronica.

L’azienda ha la possibilità entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo al girono di prestazione di confermare che la prestazione è effettivamente avvenuta oppure di comunicare la revoca.

Il lavoratore, entro il medesimo termine delle ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello della prestazione, può convalidare la mancata prestazione oppure confermarla.

In presenza di revoca da parte dell’utilizzatore, potrà comportare a carico dell’azienda l’applicazione delle sanzioni previste in materia di lavoro nero.

(M. Mazzanti)