Prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato – primi commenti e indicazioni.

Come è noto con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 342 e 343, legge 29 dicembre 2022, n. 197) sono state introdotte significative modifiche alla disciplina relativa alle prestazioni occasionali, sia in materia di  “Contratto di prestazione occasionale”  che in ordine al  “Libretto Famiglia” (sostitutivi dei vecchi voucher); mutate anche le regole per il lavoro in agricoltura.

Il contratto di prestazione occasionale, come disciplinato dall’art. 54 del D.L. n. 50/2017, è infatti stato interdetto per gli operatori agricoli ma è rimasto sostanzialmente in vigore  per gli altri settori, definendo anzi, per mitigare le originarie asperità dell’istituto, un più ampio campo di applicazione allargandone i confini di operatività (il limite massimo dei compensi passa, per ciascun utilizzatore, da 5.000 a 10.000 euro, elevato anche il limite dimensionale aziendale, possono infatti  utilizzare i “voucher” le imprese il cui  numero massimo di lavoratori subordinati a tempo indeterminato sia sino a 10, prima erano 5 ).

Al riguardo l’INPS ha recentemente pubblicato la circolare n. 6 del 19/01/2023. Nella predetta circolare l’Istituto, relativamente al comparto agricoltura, precisa come il comma 343 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, abbia abrogato le disposizioni che disciplinavano le prestazioni occasionali nel settore dell’agricoltura; pertanto, dal 1° gennaio 2023, per le imprese del settore dell’agricoltura è vietato l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale, contratto che peraltro godeva di scarsissimo utilizzo, in virtù delle complessità tecnico-operative.

Stante il divieto l’INPS chiarisce che le imprese agricole che avessero acceso rapporti, ma non usufruito delle prestazioni nel 2022, potranno richiedere il rimborso delle somme già versate e non utilizzate.

MODIFICHE PER SETTORE AGRICOLO

La legge di bilancio 2023 ha apportate all’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, le seguenti modificazioni:

a) al comma 16, le parole: «tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» sono soppresse;

b) al comma 17, primo periodo, lettera d), le parole: «di imprenditore agricolo» e, alla lettera e), le parole: «fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse;

c) al comma 20, le parole: «nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16» e le parole: «salvo che la violazione del comma 14 da parte dell’imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8» sono soppresse.

La nota dell’Inps precisa come per il biennio 2023-2024, sarà invece possibile per gli agricoltori ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura come previsto dai commi da 344 a 354 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, attraverso l’inoltro al Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria UNILAV. 

Possono utilizzare questo rapporto, che per inciso appare  molto simile al rapporto a tempo determinato tipico dell’agricoltura, i datori di lavoro agricolo, senza alcun limite dimensionale, l’assunzione è però ad appannaggio unicamente dei datori che rispettano la contrattazione collettiva nazionale e territoriale quando  stipulata dalle organizzazioni nazionali più rappresentative.

Si possono assumere anche soggetti che, sino ad ora erano esclusi dai voucher, ma anche lavoratori ammissibili al lavoro dipendente anche sulla base elle ordinarie regole; queste le categorie previste: persone disoccupate, percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (naspi) o dell’indennità di disoccupazione denominata dis-coll, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;  pensionati di vecchiaia o di anzianità;  giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;  detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Il lavoro occasionale agricolo, che è riferibile solo ad attività di carattere “stagionale” è però interdetto in ogni caso, anche per gli appartenenti alle dette categorie, salvi i pensionati, per i soggetti che abbiano lavorato “normalmente “ in agricoltura nei tre anni precedenti. In verità la norma non chiarisce in alcun modo che cosa si debba intendere per stagionalità, generandosi una qualche confusione in ordine alle tipologie di attività e dei lavori possibili, l’unico dato certo è quello relativo alla durata che non potrà superare 45 giornate annue per singolo lavoratore, ancorchè l’arco temporale del contratto di lavoro possa avere una durata massima di 12 mesi. L’avviamento al lavoro è subordinato alla acquisizione, da parte del datore agricolo e prima dell’inizio del rapporto, di un’autocertificazione del lavoratore inerente la propria condizione soggettiva.

Contrariamente ai “voucher”, che sono pagati al lavoratore dall’INPS, le nuove prestazioni occasionali agricole  prevedono che la remunerazione sia corrisposta dal datore di lavoro attraverso metodi tracciati e  sulla base della retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro; sul punto si segnala un primo dubbio circa la applicabilità, a questo nuovo contratto,  del terzo elemento che è tipico degli avventizi agricoli. Buone notizie per i lavoratori: il  compenso è esente da imposizione fiscale, non ha riflessi per  45 giornate  sullo stato di disoccupazione, si potrà cumulare ai fini pensionistici.

La remunerazione parrebbe invece  scontare viceversa la contribuzione CAU-INPS e nella misura in vigore  per le zone agricole svantaggiate (art. 1, c. 45, della legge n. 220/2010) indipendentemente dalla territorialità, si attendono chiarimenti, anche in ordine alle modalità di denunzia e pagamento dei contributi alle quali i datori dovranno attenersi (versando il 16 del mese successivo al termine del lavoro) poiché sul punto nulla la legge dice.

Applicabili anche le contribuzioni contrattuali come stabilite dai CCNL e CPL di settore.  La contribuzione è utile per successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile nel reddito utile per ottenere il permesso di soggiorno o il rinnovo.

La norma prevede sanzioni capestro per il supero della prevista durata di 45 giorni: in caso il rapporto a termine si trasforma  a tempo indeterminato. In caso di mancanza della comunicazione UNILAV di assunzione o quando si assumono soggetti non compresi nelle categorie ammesse la norma prevede la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di accertata violazione, semprechè  la violazione non sia il frutto di  false dichiarazioni del lavoratore.

Relativamente ad alcuni degli aspetti burocratici segnalati  si veda la  recente Nota n. 462 del 20 gennaio 2023 del Ministero del Lavoro con la quale si comunica la modifica del modello UNILAV, modificato nei tratti essenziali, per adeguare il modello ministeriale alle regole previste  per le nuove “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”.

La nota ministeriale peraltro non si addentra, né commenta, alcune delle criticità che molti commentatori hanno sollevato, anche in ordine alla interpretazione del nuovo contratto (sostitutivo dei vecchio voucher) che appare un ibrido che male concilia l’occasionalità con la  subordinazione, ponendo numerosi dubbi interpretativi e di gestione amministrativa. 

Per ora il ministero semplicemente aggiorna il modello UNILAV aggiungendo, nella tabella “contratti”, il codice “H.03.03.”; tale codice dovrà essere utilizzato da tutti i datori di lavoro dell’agricoltura per comunicare l’instaurazione, la modifica o la cessazione della neonata atipica nuova  forma di rapporto di lavoro come introdotta nell’ordinamento italiano dalla recente legge di bilancio.

Secondo le nuove norme il datore è obbligato, prima dell’inizio della prestazione, ad effettuare la comunicazione di assunzione UNILAV e secondo i dettami dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996. Rispetto all’ordinario modulo UNILAV parrebbe che la tempistica dell’adempimento sia diversa in quanto la comunicazione di assunzione ordinaria deve essere inviata  entro il giorno precedente all’ instaurazione del rapporto, mentre nel nuovo contratto la comunicazione deve essere inoltrata prima dell’inizio della prestazione”.

La consegna dell’UNILAV al dipendente assolve anche gli obblighi di informativa di cui al D.Lgs. n. 104/2022. La norma pare poi semplificare la procedura ordinaria prevista sia per la iscrizione nel LUL – libro unico del lavoro e sia per la compilazione della paga che potranno essere effettuate in un’unica soluzione, anche alla fine del rapporto (possibili però anticipi, sempre tracciabili, su base settimanale, quindicinale o mensile).

In concreto il nuovo contratto non pare avere un fascino immediato per gli imprenditori agricoli, troppe sono ancora le zone d’ombra interpretative, i lacciuoli burocratici e le sanzioni esagerate con apparenti benefici, in termini di costo del lavoro, unicamente per chi ha l’azienda  in zona ordinaria.

(M. Mazzanti)