Prescrizione dei crediti da lavoro. Cassazione cambia orientamento.

Con una recente ed importante pronunzia (Ordinanza 06/09/2022, n. 26246), la Cassazione ha assunto un deciso orientamento, componendo uno storico e risalente contrasto giurisprudenziale in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale (quinquennale) dei crediti da lavoro che, da oggi, pacificamene ha decorrenza dal termine del rapporto e non più in costanza dello stesso anche qualora vi sia la

“stabilità” del rapporto di lavoro.

Ad avviso della Corte di Cassazione, l’evoluzione normativa, in specie derivante dalla legge Fornero prima e successivamente dal Jobs Act, ha reso inadeguato il precedente orientamento interpretativo, poiché è del tutto opinabile, in tale ultimo contesto, la “adeguata stabilità” del rapporto di lavoro.

La richiamata Ordinanza precisa, infatti, “l’individuazione del regime di stabilità sopravvenga ad una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, all’esito di un accertamento in giudizio, e quindi necessariamente ex post: così affidandone l’identificazione, o meno, al criterio del “caso per caso”, rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale”, fonte perciò di massima incertezza e di destabilizzazione del sistema.

Secondo la Corte “… deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, sia assistito da un regime di stabilità”.

Da questo assunto deriva “la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/20012”.

Questo il principio di diritto enucleato in Ordinanza: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. 92/2012 e del D.Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2934 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

(M. Mazzanti)