Premio accoppiato Pac art. 52 zootecnia

Informiamo che AGEA Coordinamento ha provveduto con circolare, in corso di adozione, a codificare la nuova disciplina relativa ai termini ed alle procedure per la registrazione delle informazioni relative agli animali in BDN per la campagna 2021. Le disposizioni intervengono a seguito della pubblicazione del Reg. (UE) n. 2021/520, nonché la nota diramata dal Ministero della Salute in materia di sanità animale.

Informiamo che AGEA Coordinamento ha provveduto con circolare, in corso di adozione, a codificare la nuova disciplina relativa ai termini ed alle procedure per la registrazione delle informazioni relative agli animali in BDN per la campagna 2021. Le disposizioni intervengono a seguito della pubblicazione del Reg. (UE) n. 2021/520, nonché la nota diramata dal Ministero della Salute in materia di sanità animale.

Il regolamento stabilisce che: “Gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini trasmettono le informazioni sui movimenti, le nascite e i decessi entro un termine di trasmissione che non superi i sette giorni dalla data del movimento, della nascita o del decesso degli animali, …..”

Pertanto a partire dal 21 aprile 2021:

· le informazioni relative ai movimenti e alle nascite dei capi bovini e ovicaprini devono essere registrate in BDN entro il termine perentorio di sette giorni dall’evento anche qualora alla registrazione dell’evento in BDN provveda un soggetto delegato.

· Il mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate comporta l’applicazione delle riduzioni e sanzioni previste dal Reg. (UE) n. 640/2014 per tutte le misure del sostegno accoppiato zootecnico di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato con DM 7 giugno 2018 n. 5465.

(A. Caprara)