PRELAZIONE AGRARIA E COEREDI – IMPORTANTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE.

Prelazione Agraria e Coeredi – Importante sentenza della Cassazione.

 

Con una recente pronunzia la Cassazione ha fatto il punto su un tema rilevante e relativo al rapporto tra i diritti del coltivatore e del coerede in caso di vendita di una quota di un fondo rustico ricompreso nel compendio ereditario; in sostanza si discute del rapporto tra il diritto di prelazione agraria e il diritto di prelazione ereditaria nell’ipotesi di cessione di una quota dell’eredità .

Con la sentenza n. 21050/2017 la Cassazione ha affermato un nuovo principio di diritto “il diritto di prelazione in favore del coerede disciplinato dall’art. 732 c.c prevale sul diritto del coltivatore diretto del fondo, mezzadro, colono o compartecipante, ove anche il coerede sia coltivatore diretto”.

Ricordiamo che la materia è normata dall’art. 732 del codice civile secondo cui il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di esse, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.

Il codice civile con tale previsione normativa si prefigge di impedire l’ingresso di soggetti estranei alla comunione ereditaria; in sostanza, secondo il codice civile, la cessione della quota tra gli stessi coeredi è libera così come è ammessa la cessione da parte di un coerede di un singolo bene ereditario o di una quota di esso; in tali eventualità infatti non si realizza il pregiudizio che la norma mira ad evitare. Ricordiamo inoltre la disciplina vigente in materia di prelazione agraria e disciplinata dall’art. 8 della Legge n. 590 del 1965, sempre per il caso della vendita di una quota di un fondo rustico in comunione. Secondo la Legge 590/65 in caso di proprietà indivisa di un fondo si riconosce la prelazione agraria, coerentemente con gli obiettivi della legge (relativi allo sviluppo della proprietà contadina coltivatrice), ad alcuni soggetti secondo un ordine prioritario:

  1. a favore degli altri componenti della famiglia coltivatrice, se coltivatori manuali o quando costoro continuino l’esercizio dell’impresa familiare (art. 8, comma 3), ovvero
  2. a favore dei coeredi del venditore, se coltivatori diretti (art. 8, ultimo comma), nonché,
  3. a favore dell’affittuario coltivatore diretto del fondo (ovvero mezzadro, colono o compartecipante) (art. 8, comma 1).

Secondo la Legge 590/65 quindi la vendita (o meglio il trasferimento a titolo oneroso) di una quota del fondo in comunione ereditaria da parte di uno dei comproprietari determina l’insorgenza negli altri comproprietari del diritto (di prelazione e/o di riscatto) qualora questi possegga i requisiti innanzi visti ovvero in carenza al Conduttore.

La giurisprudenza consolidata in tema di rapporto tra il diritto di prelazione ereditaria (previsto dall’art. 732 c.c.) e prelazione agraria del coltivatore diretto (prevista dall’art. 8 L. 590/1965) aveva perciò raggiunto un pacifico orientamento secondo il quale “qualora sia venduta la quota – o una sua frazione aritmetica – di un fondo rustico tuttora indiviso, facente parte di una comunione ereditaria, il diritto di prelazione del coerede, di cui all’art. 732 c.c., prevale sul diritto di prelazione previsto dall’art. 8 della L. n. 590 del 1965, sia che l’asse ereditario sia costituito soltanto da quel fondo sia che l’asse consista di altri cespiti; prevale, invece, il diritto di prelazione previsto dal citato art. 8 qualora oggetto del trasferimento sia un fondo o una quota di esso considerati nella loro determinata individualità”.

La nuova sentenza della Cassazione (n. 21050/2017) muta il quadro di riferimento e stabilisce viceversa che in caso di vendita della quota ereditaria “il diritto di prelazione in favore del coerede disciplinato dall’art. 732 c.c. prevale sul diritto del coltivatore diretto del fondo, mezzadro, colono o compartecipante, ove anche il coerede sia coltivatore diretto”.

In sostanza il diritto di prelazione del coerede di cui all’art. 732 c.c. prevale sul diritto di prelazione agraria a condizione che si rinvenga il requisito previsto all’ultimo comma dell’art. 8 della Legge n. 590/1965. Pertanto nei rapporti tra coerede e terzo ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione ereditaria la Cassazione individua un quid pluris e cioè la qualifica di coltivatore diretto del coerede, criterio per altro non previsto dall’art. 732 c.c..

Ciò comporta che all’interno della comunione ereditaria ciascuno dei coeredi è libero di trasferire la propria quota di fondo rustico all’uno o all’altro coerede, non essendo applicabili tra i coeredi le limitazioni all’autonomia negoziale che discendono dall’art. 8, u.c. L. n. 590 del 1965 a favore del coerede coltivatore diretto; nei rapporti con i terzi, invece, il diritto di prelazione ereditaria del coerede prevale sul diritto di prelazione agraria dell’affittuario coltivatore diretto solo in presenza di un ulteriore requisito, nel caso in cui si tratti di un coerede che sia anche coltivatore diretto.

(M. Mazzanti)