Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare.

Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 198/2021 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare.

Il Decreto, che recepisce la Direttiva UE 2019/633, abroga la precedente normativa di cui all’art. 62 del Decreto-Legge n. 1/2012.

A) Campo di applicazione

Il Decreto si applica alle cessioni B2B di prodotti agricoli e alimentari eseguite tra fornitori stabiliti in Italia. Sono escluse:

· le vendite ai consumatori;

· i conferimenti di prodotti alle cooperative di cui si è soci ovvero alle organizzazioni di produttori;

· cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo.

B) Principali elementi formali

È richiesta obbligatoriamente la conclusione di contratti tramite atto scritto, con indicazione:

· della durata;

· delle quantità e caratteristiche dei prodotti venduti;

· del prezzo, che deve essere o fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto;

· delle modalità di consegna e di pagamento.

L’obbligo della forma scritta può essere adempiuto anche con forme equipollenti (es. documenti di trasporto o consegna, fatture, ordini di acquisto) solamente se le parti abbiano stipulato un accordo quadro contenente gli elementi contrattuali di cui sopra.

Quindi laddove non ci sia un “accordo quadro” a monte, l’inserimento in fattura o nel DDT degli elementi essenziali così come elencati non assolve l’obbligo di legge.

C) Durata

La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a 12 mesi, salvo deroga motivata che giustifichi la previsione di un termine più breve (es. stagionalità dei prodotti).

D) Pratiche commerciali scorrette

Il Decreto prevede una serie di pratiche commerciali classificandole alternativamente come a) vietate a prescindere (artt. 4 e 5), b) vietate a meno che non siano concordate in un accordo di fornitura (art. 4, comma 4); c) buone (art. 6), le quali comportano la possibilità di riportare la dicitura “prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare” nella pubblicità dei prodotti agricoli. 

Tra le pratiche che vengono considerate scorrette a prescindere, a titolo esemplificativo:

· termini di pagamento di oltre 30 giorni per i prodotti deperibili e oltre 60 giorni per gli altri prodotti agricoli e alimentari, a decorrere dagli specifici termini individuati dalla normativa;

· l’annullamento degli ordini di merci deperibili, da parte dell’acquirente, con preavviso inferiore a 30 giorni (salvo eccezioni previste dalla legge);

· modifiche unilaterali delle condizioni relative a frequenza, metodo, luogo, tempi, volume della fornitura, norme di qualità, termini di pagamento o prestazione di servizi;

· in generale, l’adozione di condotte commerciali sleali che risultino tali tenendo in conto il complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

E) Sanzioni

Il Decreto prevede sanzioni amministrative fino al limite massimo del 10% del fatturato realizzato dal trasgressore (acquirente o fornitore, a seconda dei casi) nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento.

La misura delle sanzioni è determinata in relazione a vari fattori quali il valore dei beni, il beneficio ricevuto dal soggetto, l’entità del danno o la misura dei ritardi.

Il limite massimo del 10% può essere applicato solo in alcuni casi (ad esempio, in caso di accertata prosecuzione di alcune violazioni o di reiterazione della stessa violazione durante lo stesso anno).

Vi sono poi conseguenze di natura civilistica, tra cui la nullità delle disposizioni contrattuali contrarie alle disposizioni del Decreto ed il relativo risarcimento del danno. 

F) Controlli ed autorità di contrasto

È stata creata una nuova autorità di contrasto: l’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) rimane competente nel caso in cui le pratiche in questione si traducano in pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo.

L’ICQRF può dare attuazione alle disposizioni del Decreto d’ufficio o su denuncia. Il Decreto prevede anche la protezione dell’anonimato delle denunce, quando richiesto.

Presso i nostri uffici sono a disposizione due bozze contrattuali che, a titolo puramente esemplificativo, si potranno adoperare come modello di partenza per elaborare poi i singoli documenti contrattuali che più si adattino alle specifiche esigenze del caso concreto.

In caso di dubbi, questioni, o della necessità di negoziare clausole particolari o specifiche alle esigenze del caso, sarà quindi necessario rivolgersi all’ufficio legale di Confagricoltura Bologna ovvero ad un proprio consulente di fiducia.

Le due bozze si distinguono per tipologia: a) contratto su base periodica e b) contratto su base non periodica.

Per contratto su base periodica si intende o un contratto con più prestazioni effettuate in momenti diversi (es: vendita di un prodotto complessivamente quantificato, in cui la consegna avviene in più tempi)

oppure

un contratto che prevede un’unica prestazione, la cui erogazione avviene senza soluzione di continuità entro un determinato intervallo temporale (es: vendita di un prodotto complessivamente quantificato, in cui la consegna avviene entro un determinato periodo).

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici di zona o direttamente all’avv. Jacopo Mazzanti (e-mail: j.mazzanti@mazzantilex.com).

(J. Mazzanti)