Pignoramento pensione INPS: nuovo limite di impignorabilità.

Come noto il decreto “Aiuti bis” ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni.

La norma di riferimento è prevista al settimo comma dell’articolo 545 del c.p.c., che prevede come  “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

L’INPS con propria circolare (n. 38 del 3 aprile 2023) ha diramato le necessarie  indicazioni applicative. In precedenza la norma prevedeva come limite di impignorabilità l’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà.

Le novità introdotte dal  decreto-legge n. 115/2022  sono di spessore e da un lato modificano il limite di impignorabilità delle pensioni collegato all’ammontare dell’assegno sociale (che, invece di essere pari

alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà è, oggi, pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale) e dall’altro prevedono il limite minimo di impignorabilità a 1.000 euro. La circolare all’uopo precisa che l’importo dell’assegno sociale per il 2022 e il 2023 ammonta rispettivamente, a 469,03 euro e a 503,27 euro (per tredici mensilità). 

Il nuovo limite di impignorabilità decorre dal 22 settembre 2022 sui procedimenti esecutivi “pendenti”  notificati (ex art.  543 del c.p.c.)  in mancanza di notifica all’INPS, come terzo esecutato, dell’ordinanza di assegnazione (atto conclusivo dell’esecuzione forzata).

Al riguardo L’INPS ha disposto che gli importi accantonati verranno distinti in relazione  all’arco temporale in cui gli stessi si collocano: in sostanza gli importi trattenuti in applicazione della notifica dell’atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022  rimarranno accantonati in attesa della notifica dell’ordinanza di assegnazione e delle statuizioni in essa contenute mentre gli importi accantonati dal rateo di pensione di ottobre 2022, che si collocano nel periodo post riforma dell’innalzato limite di pignorabilità fissato, saranno oggetto di rimodulazione o azzeramento, con successivo rimborso (di ufficio) al pensionato debitore di quanto trattenuto in eccedenza.

(M. Mazzanti)