Pignorabilità dei titoli PAC – Sentenza Cassazione, Sez. III Civ., 24 marzo 2021 n. 26115.

La Corte di Cassazione, con recente pronunzia (sentenza  Sezione III Civ., n. 26115 del 24 marzo 2021) ha stabilito un interessante principio in materia di pignorabilità dei titoli PAC affermando che “Pur essendo indiscutibile la possibilità del loro pignoramento, i cd. titoli agli aiuti P.A.C. AGEA non costituiscono né pertinenze, né accessori, né frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti e devono, pertanto, essere oggetto di pignoramento autonomo rispetto a quello di tali terreni, con vincolo soggetto, in ogni caso, a iscrizione nel registro A.G.E.A. ai fini dell’opponibilità a terzi.”

L’orientamento appare in linea con quanto stabilito in tema dall’art. 3, comma 5 duodecies del D.L. 9/9/2005 n. 182 (conv. in legge 11/11/2005 n. 231) previsione che ha sostituito l’art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 727/1974); tale regola, in rapporto all’attuazione della politica agricola comune, stabilisce che “Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell’ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all’articolo 69 sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.”

Dalla lettura del testo di legge si desume l’ammissibilità implicita degli interventi sui titoli che legittimamente potranno essere oggetto di pignoramento, sequestro o di provvedimenti cautelari, fermo amministrativo.

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ribadisce il principio della pignorabilità dei titoli all’aiuto, escludendo però i titoli P.A.C. dal novero delle categorie di beni ricompresi nel pignoramento immobiliare. Secondo i giudici di legittimità i titoli P.A.C. non sono pertinenze del fondo – in quanto non sono “cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento”  del terreno che ne consente la  riconoscibilità, come non sono frutti della terra né sono accessori dei beni pignorati – “godendo di autonomia concettuale” poiché i titoli possono essere oggetto, ad esempio, di vendita anche separatamente dai terreni per i quali siano attribuiti ovvero di affitto. Secondo i giudici quindi i titoli per gli aiuti P.A.C. possono essere oggetto unicamente di pignoramento autonomo rispetto ai terreni di riferimento.  Ai fini della efficacia nei confronti di terzi il vincolo del pignoramento deve essere iscritto nel registro AGEA.

Sempre secondo la pronuncia in commento i titoli P.A.C. si possono espropriare assieme al terreno ai sensi dell’art. 556 c.p.c.; unico onere formale, posto a carico dell’Ufficiale, è quello della necessità, ai fini del deposito in cancelleria, di redigere due distinti atti di pignoramento; inoltre si prevede la trascrizione dei gravami nei registri immobiliari e la iscrizione degli stessi nel registro AGEA.

(M. Mazzanti)