PEC e Raccomandate: valore assimilabile.

Con una recente ed interessante pronuncia la Corte di Cassazione ha risolto un dubbio interpretativo sollevato da qualche interprete, ed anche in sede giurisdizionale, in relazione al valore della pec in rapporto alla raccomandata ordinaria; secondo alcuni infatti le comunicazioni via Pec non avevano lo stesso valore delle raccomandate con avviso di ricevimento.

Sul punto con l’ordinanza n. 11808/2022 (depositata il giorno 12 aprile 2022) la Corte di Cassazione ha, infatti, sancito testualmente  come “ le comunicazioni via Pec sono equiparate alle raccomandate con avviso di ricevimento. E’ dunque valida ed efficace la disdetta del contratto di locazione data per posta elettronica certificata.”.

Il caso concreto posto alla attenzione del giudice di legittimità era relativo, ab origine, ad una pronuncia del  Tribunale di Bologna che, nell’ambito di una controversia locatizia ed in particolare rispetto all’invio della disdetta contrattuale con pec e non con raccomandata (come era invece previsto nel contratto di affitto) aveva ritenuto  inefficace la disdetta del contratto di locazione  inviata a mezzo Pec poiché  non rispettosa della previsione dell’articolo  specifico del contratto di locazione, che prevedeva appunto come  il recesso dovesse avvenire con raccomandata A/R.

Chiamata a giudicare la questione la prima sezione della Corte di Cassazione  ha  evidenziato che “l’art. 48, comma 20, del Dlgs 82/2005, disciplina che ‘La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”.

In buona sostanza la Cassazione ha sancito in termini di efficacia  la totale valenza ed  equiparazione tra la raccomandata (con avviso di ricevimento) postale e l’invio del documento a mezzo  pec. Ciò peraltro era già stato deciso in altre pronunzie sempre enmesse dalla Corte di  Cassazione (sentenze n. 26773/2016; 30532/2018) .

Non ultimo occorre ricordare che il valore ed il rilievo delle  comunicazioni trasmesse a mezzo pec  veniva enfatizzato nell’ambito delle norme sull’impresa, come si ricorderà   l’art. 16 comma 6 e 9 L. n. 185/2008, prevede l’obbligo, per tutte le imprese, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata prevedendosi, parimenti, che tra le  imprese le comunicazioni  possono essere trasmesse attraverso la posta elettronica certificata, e questo “ senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accertarne l’utilizzo, e ciò in deroga all’art. 4 Dpr n. 68/2005.

L’orientamento della Cassazione consolida pertanto l’indirizzo interpretativo più consolidato e ragionevole parificandosi l’efficacia delle comunicazioni a mezzo pec con le comunicazioni a mezzo di raccomandata a/r, e ciò indipendentemente dalla eventuale diversa previsione contenuta in contratti inter partes correnti o norme più risalenti.

(M. Mazzanti)