Con una recente ed interessante pronuncia la Corte di Cassazione ha risolto un dubbio interpretativo sollevato da qualche interprete, ed anche in sede giurisdizionale, in relazione al valore della pec in rapporto alla raccomandata ordinaria; secondo alcuni infatti le comunicazioni via Pec non avevano lo stesso valore delle raccomandate con avviso di ricevimento.
Sul punto con l’ordinanza n. 11808/2022 (depositata il giorno 12 aprile 2022) la Corte di Cassazione ha, infatti, sancito testualmente come “ le comunicazioni via Pec sono equiparate alle raccomandate con avviso di ricevimento. E’ dunque valida ed efficace la disdetta del contratto di locazione data per posta elettronica certificata.”.
Il caso concreto posto alla attenzione del giudice di legittimità era relativo, ab origine, ad una pronuncia del Tribunale di Bologna che, nell’ambito di una controversia locatizia ed in particolare rispetto all’invio della disdetta contrattuale con pec e non con raccomandata (come era invece previsto nel contratto di affitto) aveva ritenuto inefficace la disdetta del contratto di locazione inviata a mezzo Pec poiché non rispettosa della previsione dell’articolo specifico del contratto di locazione, che prevedeva appunto come il recesso dovesse avvenire con raccomandata A/R.
Chiamata a giudicare la questione la prima sezione della Corte di Cassazione ha evidenziato che “l’art. 48, comma 20, del Dlgs 82/2005, disciplina che ‘La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”.
In buona sostanza la Cassazione ha sancito in termini di efficacia la totale valenza ed equiparazione tra la raccomandata (con avviso di ricevimento) postale e l’invio del documento a mezzo pec. Ciò peraltro era già stato deciso in altre pronunzie sempre enmesse dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 26773/2016; 30532/2018) .
Non ultimo occorre ricordare che il valore ed il rilievo delle comunicazioni trasmesse a mezzo pec veniva enfatizzato nell’ambito delle norme sull’impresa, come si ricorderà l’art. 16 comma 6 e 9 L. n. 185/2008, prevede l’obbligo, per tutte le imprese, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata prevedendosi, parimenti, che tra le imprese le comunicazioni possono essere trasmesse attraverso la posta elettronica certificata, e questo “ senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accertarne l’utilizzo, e ciò in deroga all’art. 4 Dpr n. 68/2005.“
L’orientamento della Cassazione consolida pertanto l’indirizzo interpretativo più consolidato e ragionevole parificandosi l’efficacia delle comunicazioni a mezzo pec con le comunicazioni a mezzo di raccomandata a/r, e ciò indipendentemente dalla eventuale diversa previsione contenuta in contratti inter partes correnti o norme più risalenti.
(M. Mazzanti)