La legge di Bilancio 2022 ha reso definitivo e stabilizzato, a decorrere dal 2022 il congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti confermando la durata di 10 giorni del congedo obbligatorio ed 1 giorno per il congedo facoltativo, quest’ultimo da usufruirsi previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Il congedo obbligatorio e facoltativo sono fruibili dal padre entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
Devono fare apposita domanda all’Inps i lavoratori ai quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Istituto mentre nessuna domanda all’Inps per i lavoratori ai quali l’indennità è anticipata dal datore di lavoro. In questo caso il lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi.
Il nostro Patronato Enapa è a disposizione degli interessati per le informazioni e relative domande.
(R. Donati)