La Legge di Bilancio 2022 ha previsto dal 1° gennaio 2022 ulteriori tre mesi di indennità a decorrere dalla fine del periodo di maternità a particolari condizioni di situazione reddituale a favore delle:
· Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata Inps
· Lavoratrici iscritte alle Gestioni Autonome Inps ( Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti e IAP )
· Libere professioniste iscritte alle specifiche casse Previdenziali di appartenenza.
Si ricorda che già le previgenti disposizioni prevedono per le lavoratrici autonome, fra le quali rientrano le coltivatrici dirette e le imprenditrici agricole professionali, iscritte alla gestione Inps ed in regola con il versamento dei contributi anche nei mesi compresi nel periodo di maternità è riconosciuta una indennità per maternità obbligatoria dai due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi, pari all’80 % della retribuzione giornaliera stabilita.
L’indennità prevista per la lavoratrice autonoma spetta anche al padre lavoratore autonomo in caso di decesso o grave infermità della madre, ovvero abbandono, nonché nel caso di affido esclusivo del bambino al padre.
Per avere diritto agli ulteriori tre mesi di indennità è richiesto che il reddito fiscalmente dichiarato l’anno precedente l’inizio del periodo di maternità ( anno civile 1° gennaio- 31 dicembre) sia inferiore a euro 8.145.
Per richiedere gli ulteriori tre mesi è necessario presentare domanda all’Inps.
In caso di indennizzo degli ulteriori tre mesi di cui trattasi, l’eventuale congedo parentale (maternità facoltativa) per le lavoratrici autonome, pari a tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione, potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità.
Il nostro Patronato Enapa è a disposizione delle interessate per le informazioni in merito e l’inoltro delle domande all’Inps.
(R. Donati)