PATRONATO ENAPA: MALATTIA DEL DIPENDENTE-GUARIGIONE ANTICIPATA-OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE-SANZIONI.

Patronato Enapa: Malattia del dipendente-guarigione anticipata-obbligo di certificazione-sanzioni.

Il lavoratore dipendente che guarisce dalla malattia prima della scadenza indicata sul certificato medico può rientrare anticipatamente al lavoro solo dopo che abbia fatto trasmettere dal suo medico un nuovo certificato all’Inps, la mancata comunicazione può produrre sanzioni a carico del lavoratore.

E’ questa la posizione dell’Inps, contenuta nella Circolare n. 79/2017, per far fronte a casi che succedono non di rado di lavoratori che riprendono l’attività lavorativa prima della data di fine prognosi contenuta nel certificato di malattia, e che generano nel sistema Inps inutili visite domiciliari ed erogazioni di prestazioni non dovute da recuperare.

Si evidenzia che l’Inps nei casi in cui emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliari e/o ambulatoriali, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa procederà ad applicare le sanzioni già in essere (circolare Inps 166/1988) per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo:

  • 100% dell’indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1^ assenza;
  • 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2^ assenza;
  • 100% dell’indennità dalla data della 3^ assenza.

(R. Donati)