PATRONATO ENAPA: LEGGE DI BILANCIO 2017-ANTICIPAZIONI IN MATERIA DI PENSIONI.

Patronato Enapa: LEGGE DI BILANCIO 2017-ANTICIPAZIONI IN MATERIA DI PENSIONI.

La Legge di Bilancio 2017 è stata approvata in via definitiva 17 Dicembre scorso, di seguito si fornisce una sintesi aggiornata delle novità introdotte:

® ABBASSAMENTO DELL’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

A decorrere dal 2017 per i lavoratori autonomi con partita IVA iscritti alla Gestione Separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e non sono pensionati, l’aliquota contributiva, è pari al 25%.

® ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA- APE  

Per il Governo l’APE aumenta la flessibilità nelle scelte individuali per i lavoratori che accedono alla pensione di vecchiaia.

L’Ape è sperimentale e decorre dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018 e si rivolge ai lavoratori di pendenti privati e pubblici e ai lavoratori autonomi e agli iscritti alle Gestioni Sostitutive, Esclusive e Gest. Separata che al momento della richiesta hanno 63 anni di età e 20 anni di contributi.

L’APE partirà dal 1° maggio 2017 e darà la possibilità di acquisire in anticipo la pensione di vecchiaia. L’anticipo massimo è di 3 anni e 7 mesi. La pensione richiesta in APE (APE Volontaria e APE Aziendale) produce una erogazione anticipata che va  considerata  come un prestito da restituire in 20 rate annuali a partire dal momento in cui si raggiunge il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e si incomincia a restituire la somma incassata in anticipo, gravata degli interessi e della quota di assicurazione pre – morienza.

Sono previsti tre tipi di APE:

1) APE VOLONTARIA; 2) APE AZIENDALE; 3) APE SOCIALE

APE Volontaria può essere richiesta dal lavoratore in possesso dei seguenti requisiti: -almeno 63 anni di età; -maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; -avere al momento della domanda 20 anni di contributi; -la prestazione al momento della domanda deve essere pari o superiore ad € 702.64 (dato provvisorio riferito al 2016). La durata minima dell’APE è di sei mesi.

APE Aziendale riguarda i datori di lavoro del settore del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà. L’APE aziendale è originato da  un accordo tra lavoratore e datore di lavoro. Il datore incrementa con un versamento unico il montante contributivo del lavoratore. Per quanto concerne requisiti e modalità di richiesta vale quanto detto per l’APE volontaria.

APE Sociale è una indennità che non si basa su un prestito da restituire, ma una prestazione assistenziale rivolta a lavoratori (iscritti in Gestione AGO-Sostitutive-Gest. Sep) con almeno 63 anni di età e siano in una delle seguenti ipotesi: A) in stato di disoccupazione (no dimissioni volontarie), finito di percepire in maniera integrale da almeno 3 mesi la disoccupazione e almeno 30 anni di contributi; B) assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap (L. 104) e con 30 anni di contributi;  C) con riduzione capacità lavorativa da 74% in su e con 30 anni di contributi; D) lavoratori dipendenti che svolgono particolari professioni da almeno 6 anni in via continuativa, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo, e sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno 36 anni.

In questo caso l’APE sociale è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa e non spetta a chi è già titolare di   pensione diretta, è una indennità erogata dallo Stato ed è pari all’importo della rata mensile della futura pensione e che in ogni caso non può superare 1.500 euro mensili, non è rivalutabile ed è corrisposta per 12 mensilità, non è compatibile con trattamenti di sostegno al reddito ed è compatibile con la percezione dei redditi di lavoro dipendente o parasubordinato nei limiti di 8000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

AUMENTO DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITA’

Per i soggetti con reddito complessivo individuale fino a € 9.786,85 (provvisorio riferito all’anno 2016) la 14.ma passa: · da 336 € a 437 € (fino a 15 anni / 18 anni di contributi a seconda se lavoratore dipendente o autonomo); · da 420 € a 546 € (fino a 25 anni / 28 anni di contributi a seconda se lavoratore dipendente o autonomo); · da 504 € a 655 € (oltre 25 anni / 28 anni di contributi a seconda se lavoratore dipendente o autonomo).

ABOLIZIONE DELLA PENALITA’ SU PENSIONE ANTICIPATA

 A partire dal 1º gennaio 2018 viene eliminata la penalità introdotta dalla Riforma Fornero ) che prevedeva per i soggetti che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni  una riduzione della pensione (solo sulla quota retributiva) pari all’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e del 2% per ogni anno quando

l’anticipo sia superiore ai due anni rispetto all’età di 62 anni.

NUOVA POSSIBILITA’DI CUMULO DI PERIODI ASSICURATIVI

a partire dal 1° gennaio 2017  è prevista la possibilità di cumulo di tutti i periodi contributivi posseduti (cumulo Fornero) per accedere anche alla pensione anticipata (ex anzianità), prima era solo possibile per la pensione di vecchiaia e di inabilità, ed anche da parte dei liberi professionisti con contribuzione presso le rispettive Casse Previdenziali e Casse Privatizzate ed anche nel caso in cui sia maturato un diritto autonomo per l’accesso alla pensione presso una gestione.  La norma riconosce altresì la possibilità di ottenere il cumulo anche in caso di: lavoratore che abbia fatto domanda di ricongiunzione solo nel caso non si sia perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto; lavoratore che abbia fatto domanda di totalizzazione purché l’iter amministrativo non sia concluso.

LAVORATORI PRECOCI

A favore di quanti sono riconosciuti precoci (uomini e donne) dal 1° maggio 2017 per la pensione anticipata sono sufficienti 41 anni di contributi più la speranza di vita. Sono considerati precoci i lavoratori (sono esclusi i lavoratori con 18 anni di contributi al 1995) con almeno un anno di contribuzione effettiva prima del compimento dei 19 anni di età e che rientrano in una delle seguenti condizioni: A) sono in stato di disoccupazione dopo aver concluso il periodo di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche per licenziamento collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale; B) assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado conviventi con handicap in situazione grave; C) presentano una riduzione della capacità lavorativa, superiore o uguale al 74%; D) lavoratori dipendenti che svolgono una professione rientrante in particolari categorie e che svolgono al momento del pensionamento da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento.

LAVORI USURANTI

A favore dei soggetti rientranti nelle attività usuranti a partire dal 1° gennaio 2017 si prevede: * l’eliminazione delle decorrenze (finestre alle pensioni); * l’eliminazione del requisito oggettivo che prevedeva il vincolo di impiego in attività usurante nell’anno di raggiungimento del requisito; * la non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita per gli anni dal 2019 al 2025.

NO TAX AREA PER I PENSIONATI

A favore dei pensionati con meno di 75 anni di età la soglia di reddito complessivo non soggetta a Irpef passerà da 7.750 a 8.000 euro, e in questo caso la detrazione massima sarà pari a 1.880 euro, così come previsto per i soggetti di età superiore a 75 anni.

MISURE IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI DALL’INCREMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO AL SISTEMA PENSIONISTICO – 8°SALVAGUARDIA

E’ stata allargata la platea degli interessati, che passa da 27.700 a 30.700 e modificata anche la data di cessazione dell’attività spostata al 31 Dicembre 2014 (era 31 Dicembre2012), particolari altre notizie potranno essere richieste al nostro Patronato Enapa al numero telefonico 0516232030.

PROROGA SPERIMENTAZIONE OPZIONE DONNA

E’ stata altresì prevista la proroga dell’ opzione donna a favore delle: 1) lavoratrici dipendenti nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1958; 2) lavoratrici autonome nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1957; 3) che risultano essere in possesso  dei 35 anni di anzianità entro il 31 dicembre del 2015. Per tali figure sarà possibile esercitare l’opzione donna anche nel 2016 a condizione che abbiano il requisito anagrafico di :- 57 anni  e 7 mesi se lavoratrici dipendenti; – 58 anni e 7 mesi se lavoratrici autonome.

PENSIONE SUPERSTITI – QUOTA ORFANI

art. 1 comma 249

Le pensioni di reversibilità, limitatamente a quelle percepite dagli orfani per la Loro quota parte, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l’importo eccedente euro 1.000.

PREMIO ALLA NASCITA E CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE

art. 1 comma 353 e 354

Al padre lavoratore dipendente è riconosciuta per il 2017 la possibilità di due giorni di  congedo obbligatorio da fruire nei primi cinque mesi di vita del bambino. Nel 2018 i giorni vengono portati a quattro.

(R. Donati)