Si comunica ai lavoratori OTD che il decreto sostegni bis prevede all’art.68. Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca, una indennità una tantum di 800 euro.
Si comunica ai lavoratori OTD che il decreto sostegni bis prevede all’art.68. Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca, una indennità una tantum di 800 euro.
La domanda dovrà essere presentata con le modalità stabilite dall’Inps entro il 30 giugno p.v..
Le condizioni da rispettare sono:
· Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
· Non essere titolari di pensione.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è incompatibile con l’intervenuta riscossione – alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni Bis – del RdC e del REM.
Infine l’indennità:
· non è cumulabile con le altre misure previste dall’art. 10 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)
· è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità Inps (L. 222/84).
Il patronato è a disposizione per l’inoltro della domanda per quei lavoratori che hanno già usufruito de nostri servizi per le domande di disoccupazione agricola.
(E. Sangiorgi)