La legge relativa al “caporalato” (legge 29 ottobre 2016, n. 199) tra le varie norme varate per il contrasto del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura aveva stabilito il passaggio del sistema di denuncia contributiva INPS trimestrale al sistema mensilizzato (al pari di tutti i settori economici); il processo di mensilizzazione era previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2018, termine poi più volte prorogato dalle varie leggi di bilancio via via emanate (dapprima al 1° gennaio 2019 , art. 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e poi al 1° gennaio 2020, art. 1, comma 1136, lettera b della legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Pertanto, come sancito con la legge di bilancio 2019, con effetto dal 1°gennaio 2020, per i lavoratori agricoli con qualifica operaia (sia a tempo indeterminato che determinato) le aziende datrici, avranno l’obbligo di inviare le denunce contributive all’Inps entro la fine del mese successivo al mese di competenza utilizzando il sistema denominato Uniemens/Posagri, venendo quindi meno l’attuale e tradizionale sistema trimestrale denominato DMAG in vigore dai tempi dello SCAU (per i più anziani).
Al fine di pubblicizzare le nuove regole recentemente l’Inps, con la circolare n. 65 del 10 maggio 2019, ha fornito indicazioni operative relativamente alle prossime modalità di trasmissione degli elementi retributivi, assicurativi e contributivi in coerenza con la nuova implementanda procedura di denuncia contributiva mensile.
L’INPS preliminarmente chiarisce (opportunamente) come alcune delle regole attualmente in vigore verranno conservate, in specie il passaggio non altererà, nei confronti dei lavoratori, il sistema di tutele assistenziali e previdenziali proprie del settore agricolo; per i datori di lavoro dell’agricoltura permane l’attuale meccanismo di calcolo della contribuzione dovuta che rimane in capo all’INPS (c.d. “tariffazione”): in concreto la nuova norma ha mensilizzato unicamente i flussi informativi relativamente a giornate e retribuzioni dei dipendenti restando l’utilizzo delle informazioni fornite mensilmente dalle aziende
all’Istituto che procederà al calcolo e all’elaborazione della contribuzione dovuta dal datore che rimane sempre trimestrale; la norma parimenti conserva le regole ed i tempi previsti oggi per il pagamento dei contributi CAU fissati sempre al 16 settembre, 16 dicembre, 16 marzo, 16 giugno di ogni anno; la norma conserva poi sia il termine per la compilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale che si ricorda è stabilito al 31 marzo dell’anno successivo all’anno di competenza, così come sono inalterati i termini previsti per gli elenchi trimestrali di variazione.
La circolare in commento illustra in specie le fasi della nuova procedura, le tempistiche degli adempimenti e le regole per la validazione del flusso informativo mensile.
L’INPS chiarisce quindi che, con la prossima procedura mensile, le aziende (vuoi con mezzi propri ovvero per il tramite degli intermediari autorizzati) hanno l’obbligo di trasferire all’Istituto il flusso Uniemens/Posagri entro la fine del mese successivo a ciascun periodo di competenza mensile (ad esempio i dati retributivi e contributivi del mese di giugno si dovranno trasmettere entro la fine di luglio).
Con le nuove procedure si dovrà distinguere una dichiarazione principale (P), rappresentativa del “flusso mensile di trasmissione di un mese di competenza ricompreso in un periodo di emissione” (il trimestre per il quale si effettua la tariffazione), e una dichiarazione di variazione (V), quale “flusso mensile di trasmissione di un mese di una competenza trimestrale, già estratta per la tariffazione, antecedente ad un altro periodo di emissione trimestrale”.
Al riguardo viene chiarito che sono possibili modifiche dei dati informativi (i flussi mensili) rispettando però i termini di tariffazione (che sono trimestrali) in sostanza una possibile modifica del flusso effettuata successivamente alla scadenza (mensile) ma antecedentemente al termine del periodo di tariffazione (ad es. entro il 31 luglio per i flussi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno) deve essere presentata con dichiarazione di tipo principale (P); in caso di modificazioni dei dati effettuate successivamente alla scadenza si dovrà utilizzare la prevista dichiarazione di variazione (V), ciò genererà la possibile applicazione delle sanzioni previste d’ordinario per i ritardi nelle denunzie (sanzioni civili).
Nella circolare l’INPS precisa che i periodi di trasmissione sono quattro: (I) dal 1°febbraio al 31 maggio; (II) dal 1° maggio al 31 agosto; (III) dal 1° agosto al 30 novembre; (IV) dal 1° novembre all’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo, a fronte di ciò sono di tipo principale (P) tutte le dichiarazioni che vengono trasmesse nei singoli periodi di trasmissione.
Per evitare le sanzioni per il ritardo è quindi necessario rispettare il termine di trasmissione mensile dei flussi che, si ripete, è fissato entro il mese successivo al periodo di competenza) in tale ipotesi il datore di lavoro mantiene la regolarità contributiva ai fini DURC e di conserva le varie agevolazioni collegate al possesso di tale certificazione.
La circolare in commento informa altresì le aziende agricole di aver predisposto un apposito software di controllo in grado di elaborare il file contenente i dati del flusso Uniemens/Posagri; tale Il software si può prelevare dal sito istituzionale INPS (www.inps.it) cliccando su > “Prestazione e Servizi” > “Tutti i software” > “Per le aziende ed i Consulenti” > “Software di controllo UniEMens individuale”.
L’utilizzo di tale procedura dovrebbe consentire la acquisizione di informazioni in via automatica dalle banche dati INPS (denuncia aziendale D.A. e l’attribuzione del CIDA) semplificando gli adempimenti a carico delle aziende, risultando perciò di rilievo l’aggiornamento costante dei dati aziendali e degli archivi. A tal proposito occorre sottolineare che con la legge n. 12/2019 (conversione del d.l. n. 135/2018) è stata definita la possibilità, in capo all’INPS, di acquisizione d’ufficio (per le denunce aziendali di nuova iscrizione o di variazione) di tutti i dati e le informazioni relative a “terreni e allevamenti” utilizzando gli elementi comunicati dalle aziende in vista della formazione del fascicolo aziendale istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole (SIAN).
Per quanto riguarda i dati dei lavoratori è prevista analoga semplificazione; utilizzando il codice fiscale infatti l’INPS potrà acquisire i dati anagrafici del dipendente presenti negli archivi.
La procedura INPS prevede, prima dell’invio del flusso, appositi controlli (con messaggi di “warning”) che consentiranno alle aziende di sistemare le anomalie rilevate dalla procedura in fase di inserimento; il software INPS prevede poi in conclusione la validazione del file e la trasmissione dei dati con la funzione “Invio flussi Uniemens”.
Come si accennava innanzi in caso di errori le correzioni dovranno essere reinviate all’INPS attraverso l’invio dell’intero flusso informativo con dichiarazione di tipo principale (P) qualora la trasmissione sia effettuata entro il periodo di trasmissione, in tal caso l’ultimo flusso trasmesso sostituisce i precedenti, non alterandosi la procedura di tariffazione.
La circolare infine ribadisce che sino al 1° gennaio 2020 continuerà ad essere operativo il sistema di denuncia trimestrale dei lavoratori agricoli all’INPS (modello DMAG) e che gli interessati potranno utilizzare per il personale operaio, in via sperimentale, la nuova procedura a partire dal secondo trimestre 2019 (aprile/maggio/giugno) avendo la possibilità di inviare all’INPS sia la dichiarazione trimestrale (Dmag) sia quella mensile (Uniemens /Posagri), ovviamente ai fini legali la fase sperimentale fa salvo il solo flusso DMAG, non rilevando in alcun modo il flusso Uniemens/Posagri.
(M. Mazzanti)