Parità di genere nel lavoro – direttiva europea sul “gender pay gap”

Il Parlamento Europeo ha approvato, il 30 marzo 2023 (con 427 voti favorevoli, 79 contrati e 76 astenuti), la Direttiva (UE) 2023/970 del 10 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L132 del 17 maggio 2023. La predetta direttiva è volta a rafforzare nell’ambito comunitario, attraverso prescrizioni minime e promuovendone la applicazione, il principio della parità di retribuzione tra i generi (….per ora uomini e donne) a fronte della prestazione di uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, il tutto mediante un sistema e meccanismi di trasparenza retributiva.

La direttiva è valevole e si applica a tutti i  datori di lavoro privati e pubblici. La direttiva prevede  che gli stati adottino tutte le misure tese a garantire che i datori di lavoro pongano in attuazione, a livelllo aziendale, sistemi retributivi tali da assicurare la parità di retribuzione a fronte di uno stesso lavoro, o per lavori di pari valore, applicando strumenti e metodologie atte a consentire, in primis ai datori ed in specie ai sindacati dei lavoratori, di definire in rapporto al genere sistemi di valutazione e classificazione neutri, al fine di evitare ed  eliminare in concreto,  qualsivoglia discriminazione retributiva, anche indiretta, se fondata sulla disparità sessuale. 

Onde definire il valore del lavoro ci si dovrà basare su elementi e criteri oggettivi (competenza, impegno, responsabilità e condizioni di lavoro). In sostanza qualora sussistano eventuali differenze retributive a parità di lavoro (elemento difficilmente rinvenibile nel nostro paese in virtù della normativa già vigente)  è posto a carico del datore di motivare le differenze sulla base di criteri oggettivi e comunque – rispetto al genere – neutri e non pregiudizievoli. 

Per retribuzione si intende sia il salario diretto che gli accessori ovvero tutto quanto (in denaro o in natura) il dipendente  riceva dal datore di lavoro: maggiorazioni per straordinari, rimborsi spese per servizi di trasporto (autovetture aziendali o abbonamenti), valore dell’alloggio, indennità per corsi di formazione, somme indennitarie  in caso di risoluzione del rapporto, una tantum, liberalità, indennità di malattia e simili e trattamenti pensionistici complementari. 

La trasparenza dei dati retributivi si dovrà garantire anche nella fase precedente l’assunzione  attraverso la pubblicazione di annunci di lavoro con informazioni neutre ed obbiettive in ordine ai dati sulla retribuzione e in merito ai titoli professionali richiesti; altresì vietata la acquisizione o l’indagine sulle precedenti condizioni economico-contrattuali dei candidati. 

Il dipendente, in base alla direttiva, avrà la facoltà di rendere noti i propri trattamenti economici; il datore avrà l’obbligo (entro due mesi) in pendenza del rapporto ed a richiesta degli interessati, di consentire l’accesso alle informazioni inerenti al livello retributivo individuale ed ai livelli retributivi medi, suddivisi  per sesso e categorie equiparabili.

Dal giugno 2027 per le grandi aziende od amministrazioni (da 100 a 250 dipendenti) sono previsti obblighi di informazione più ampi (redazione di specifici report sul gap retributivo di genere); nel caso in cui il predetto report attesti un ingiustificato scostamento retributivo di genere, pari o superiore al 5%, la direttiva prevede che il datore  elimini il gap di concerto con le rappresentanze dei  lavoratori, l’Ispettorato del lavoro e se sussistenti con  gli organismi di parità.

La direttiva prevede, a supporto,  che gli Stati membri adottino appositi procedimenti giudiziari volti alla tutela del principio di parità di retribuzione, ottenendo il dipendente, con ciò,  il risarcimento del danno; parimenti gli Stati dovranno adottare regole utili a  proteggere i lavoratori da comportamenti punitivi o ritorsivi (licenziamento o da altro trattamento sfavorevole) se assunti dal datore  come reazione ad un reclamo o ad una azione del dipendente in materia, definendosi un procedimento processuale comportante l’inversione dell’onere della prova (è cioè il datore che dovrà  dimostrare l’assenza di discriminazione). 

La direttiva dovrà essere recepita, a livello statale,  entro il  7 giugno 2026. Si rammenta che la presenza di personale femminile in agricoltura è ampio, seppur in calo strutturale negli ultimi 20 anni; nel 2022 le statistiche INPS attestavano la quota di genere nell’intorno del 32 % del totale degli avviati nel settore. 

(M. Mazzanti)