Pacchetto Sicurezza e lavoro.

Il drammatico incidente sul lavoro, avvenuto nei giorni scorsi a Firenze, ha generato oltre alle consuete polemiche, un rilevante e rinnovato impegno delle parti politiche e sindacali sul tema della sicurezza.

A livello governativo merita attenzione l’insieme delle preannunciate norme ed adottate nel Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024.

Nell’occasione il governo ha ipotizzato l’emanazione di un decreto-legge avente per oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”; la decretazione in via di urgenza introduce nuove disposizioni per la disciplina degli appalti, per potenziare la sicurezza sul lavoro, la lotta al lavoro irregolare.

Il decreto contiene poi norme a corredo di carattere contributivo per la riscossione da parte dell’INPS, dei debiti contributivi.

Le predette normative si applicano, per la gran parte, anche al settore dell’agricoltura.

Sul contenuto del prossimo emanando decreto sono filtrate alcune notizie che appresso si commentano. Relativamente alla lotta al lavoro nero in particolare si segnala il pacchetto relativo alla esclusione delle aziende da qualsivoglia beneficio, sia di carattere contributivo che di tipo normativo (si veda al riguardo la pregressa regola prevista dall’art. 1, c. 1175 L. n. 296/2006)), qualora vengano accertate violazioni di norme in materia di sicurezza. In sostanza è ampliato lo spettro di intervento ablativo attraverso la indicazione specifica circa le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che non daranno diritto ai benefici normativi e contributivi; tali violazioni saranno indicate con un successivo decreto ministeriale. Per quanto attiene le aziende agricole si segnala che la norma non dovrebbe applicarsi alle agevolazioni contributive previste per le zone agricole svantaggiate e montane.

Relativamente al lavoro in appalto la decretazione d’urgenza in parola (a modifica ed integrazione  dell’art. 29 del D.L. n.276/2003) amplia le garanzie in favore dei lavoratori impiegati attraverso appalti o subappalti (sia di opere che  servizi) per i quali si prevede che  il trattamento economico applicato non possa essere inferiore a quello stabilito dal CCNL e dalla contrattazione collettiva vigente territorialmente ed ivi applicati, in via prevalente, nel settore e nel territorio nel quale è svolta la prestazione dei lavoratori.

A supporto dell’intervento contro il lavoro irregolare è poi previsto l’aumento, nella misura del 10%, della maxi-sanzione per lavoro nero, che peraltro era già stata aumentata nel 2022. Si torna al passato anche in materia di interposizione o somministrazione in frode; il decreto-legge reintroduce infatti nel nostro sistema giuridico, la sanzione penale per i casi di somministrazione fraudolenta di lavoratori; il reato si sostanzia quando soggetti esplichino, al fine di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, intermediazione e somministrazione di lavoratori in mancanza di regolare autorizzazione ministeriale.

Con la nuova normativa si prevede poi che, qualora l’azienda sia sottoposta a controllo ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale (dai servizi ispettivi INL) e l’esito sia positivo, sarà rilasciato un attestato di regolarità pubblico e consultabile; importante anche la ulteriore previsione secondo la quale l’inserimento dell’azienda nell’elenco pubblico esclude l’impresa da verifiche ispettive per 12 mesi. Il decreto prevede poi norme specifiche e di rilievo per il settore edile in materia di appalti (valutazione di congruità dell’incidenza delle manodopera da parte della committenza, antecedentemente al pagamento del saldo dei lavori appaltati; patente a crediti (dal primo ottobre ‘24) rilascia dall’ INL alle aziende ed agli autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, con decurtazione progressiva a seguito di violazioni normative comportanti infortuni sul lavoro (particolarmente gravi).

Il decreto, avuto particolare riferimento all’agricoltura, cambia le sanzioni (alleggerendole) previste in materia di  prestazioni occasionali di lavoro subordinato a tempo determinato in agricoltura (LOAgri); si prevede infatti che l’impiego in azienda di soggetti diversi da quelli individuati in precedenza dalla norma è colpito dalla sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore impiegato (in precedenza era prevista  per ciascuna giornata di lavoro); eliminata poi la sanzione per il caso della omissione della comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego.

Come detto, sono poi definite (con effetto dal 1° settembre 2024) regole che tendono al maggior recupero contributivo attraverso la mitigazione delle sanzioni civili, in modo che risulti meno oneroso il pagamento di contributi e premi omessi o evasi in caso pagamento spontaneo ovvero in caso di pagamento tempestivo a seguito verifiche ispettive; per converso invece vengono aumentati i poteri accertativi dell’INPS. In sostanza è mutato il testo dell’art. 116, comma 8, della legge n.388/2000 e non si applicherà più la maggiorazione di 5,5%, ma solo la sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento; in caso di evasione contributiva se il versamento contributivo accertato è pagato entro 30 giorni dalla denuncia la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5,5 punti, viceversa se il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia il tasso è maggiorato di 7,5 punti.

Mitigata del 50% anche la sanzione per il ritardato pagamento o nel caso di accertata evasione in sede ispettiva, sempreché il pagamento sia disposto dall’azienda entro 30 giorni. Agevolazioni anche per le rateizzazioni.

Alleggerito anche la norma di cui all’art. 116, comma 10, della legge n.388/2000): diminuiscono le sanzioni economiche per i casi di ritardato o mancato pagamento dei contributi se vi è incertezza  circa la debenza contributiva (ad es. per contrastanti orientamenti amministrativi o giurisprudenziali), nel caso sono dovuti unicamente gli interessi legali (ex art. 1284 c.c.) e non più la sanzione commisurata al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

La norma come detto amplia i poteri INPS in materia di accertamenti; in tale contesto l’Inps potrà definire nuovi sistemi e metodi di relazione con il contribuente con lo scopo di consentire l’emersione “spontanea” di somme omesse dalle basi imponibili contributive; l’attività di interlocuzione potrà utilizzare all’uopo informazioni o accertamenti provenienti da altri soggetti od enti relative a rapporti di lavoro, banche dati pubbliche,  imponibili o altri elementi rilevanti ai fini dell’imposizione contributiva derivanti da fonti terze. La regolarizzazione spontanea porta all’applicazione di un regime sanzionatorio più favorevole al contribuente (minore del 50% dell’ordinario) pagabile anche ratealmente.

Tali procedure (in analogia al recente codice del contribuente) dovranno garantire il contraddittorio, le interlocuzioni anche documentali e la difesa del contribuente.

Resta in capo all’INPS la potestà dell’invio dei già utilizzati avvisi di accertamento che, come detto, se pagati entro  30 giorni ridurranno le sanzioni al 50%.

(M. Mazzanti)