P.S.R. 2014 – 2020 . Misura 13 Indennità a favore delle zone montane e zone soggette a vincoli naturali .

P.S.R. 2014 – 2020 . Misura 13 Indennità a favore delle zone montane e zone soggette a vincoli naturali .

Con delibera dell’11 aprile sono stati approvati i bandi regionali “Pagamenti compensativi per le zone montane”, e “Pagamenti compensativi per altre zone soggette a vincoli naturali significativi” del P.S.R. 2014-2020.

I pagamenti compensativi previsti:

– sono pagamenti erogati annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nelle zone interessate;

– contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura;

– sono volti a prevenire e contrastare dinamiche di “abbandono” garantendo una gestione sostenibile delle risorse e la conservazione della biodiversità e del paesaggio rurale.

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti:

  1. a) essere agricoltore/imprenditore agricolo “attivo”;
  2. b) condurre terreni agricoli in zona montana e/o soggette a vincoli naturali significativi;
  3. c) essere beneficiari, per ogni annualità di pagamento delle indennità, di importi non inferiori a complessivi € 250.

I requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del periodo di riferimento inteso come periodo di durata annuale compreso fra il 16 maggio 2016 e il 15 maggio 2017.

I beneficiari devono essere iscritti all’Anagrafe delle Aziende agricole. I richiedenti i pagamenti per indennità compensative si impegnano a proseguire l’attività per l’intera durata del periodo di riferimento.

I beneficiari di pagamenti sono altresì tenuti a mantenere i terreni dichiarati in domanda condotti nel rispetto delle Buone pratiche agricole usuali e nel rispetto delle buone condizioni agronomiche ambientali ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013.

L’importo unitario delle indennità, per ogni annualità e per ettaro di superficie condotta nelle zone montane è pari a Euro 150 per ettaro, per le altre zone soggette a vincoli l’importo a ettaro è di Euro 90.

L’importo sarà corrisposto in toto ad aziende con superficie a premio inferiore o uguale a 20 ha, erogazione del 100% del sostegno/ha di SAU previsto:

  • per aziende con superficie a premio superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha, il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
  • per aziende con superficie a premio superiore a 30 ha il sostegno/ha previsto, per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ettari è ridotto del 30%;
  • il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha.

La modulazione del premio corrisposto al beneficiario avverrà secondo i seguenti criteri:

La degressività dei premi, nell’ambito di ciascuna azienda, sarà applicata prima sulle superfici eccedenti ciascuno scaglione ubicate nel territorio soggetto a vincoli naturali significativi, diverso dalle zone montane (Tipo di operazione 13.2.01), e successivamente su quelle ricadenti nei territori montani (Tipo di operazione 13.1.01).

Le domande di aiuto inerenti a pagamenti compensativi hanno anche valenza di domande di pagamento (domande di aiuto/pagamento).

Per quanto sopra, la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e per le modifiche è pertanto fissata al giorno 16 maggio 2016.

I richiedenti possono escludere dal computo delle indennità le superfici per le quali non hanno la disponibilità per il periodo di riferimento per l’impegno di proseguire l’attività agricola nelle zone designate.

La perdita dei requisiti di accesso determina la decadenza dalla concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

Per i beneficiari che cessano completamente l’attività agricola nelle zone designate prima del termine del periodo di impegno, fatti salvi i casi di subentro o i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali si configura un inadempimento essenziale che comporta la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

Per i beneficiari di indennità che hanno richiesto pagamenti per superfici “pascolo con tara”, la mancata ottemperanza alla pratica minima di pascolamento con animali propri si configura quale difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all’art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014.

I beneficiari sono tenuti – nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto – al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità.

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l’impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l’obbligo di richiedere il rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso”.

Se in caso di cessione totale dei terreni dichiarati in una domanda di indennità, non avviene il subentro, salvo documentati casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, si configura un inadempimento essenziale che comporta in capo al beneficiario la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

La cessione parziale di particelle richieste a pagamento prima della scadenza del periodo di riferimento per l’impegno non consente il subentro e, fatto salvo quanto previsto all’art. 15 del Reg. (UE) n. 640/2014, configura una difformità dichiarativa rispetto alla domanda.

Per non incorrere nelle sanzioni previste, l’impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo di riferimento; fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Nel caso in cui un subentrante non porti a termine l’impegno relativo al proseguimento dell’attività agricola il cedente non potrà percepire l’indennità per il periodo di riferimento non concluso ed è tenuto alla restituzione degli eventuali pagamenti già erogati per tale periodo.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Il soggetto subentrante deve presentare all’Amministrazione competente per territorio una domanda di subentro di impegno ovvero, in alternativa:

Il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare all’Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

 

(A. Caprara)