Operai Agricoli: sorveglianza sanitaria. Visite mediche.

 

La legge di conversione del D.L. n. 18/2020 (Legge 24 aprile 2020, n. 27) ha introdotto nuove regole in materia di sorveglianza sanitaria e visite mediche obbligatorie per il personale dipendente da aziende agricole a tempo determinato e/o stagionale.

La norma si pone in relazione al disposto previgente di cui all’art. 41, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008.

Secondo la norma generale, la sorveglianza sanitaria comprende:

A) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore sarà adibito e per valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

B) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

C) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, qualora suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta ed al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

D) visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l’idoneità alla mansione specifica;

E) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro quando previsto.

 

Le visite mediche di cui sopra non possono essere effettuate in alcuni casi, principalmente per le visite in fase pre – assuntiva e per accertare stati di gravidanza.

In precedenza la problematica di cui sopra, per i lavoratori agricoli stagionali, era regolata dal Decreto Ministeriale 27/03/2013, che, ad avviso di chi scrive, rimane valido per quanto non normato con il nuovo intervento legislativo.

 

Il comma 2 – sexies del novellato art. 78, prevede al riguardo che per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, l’effettuazione della sorveglianza sanitaria si considera assolta, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali (senza costi per i lavoratori) mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale.

 

La visita medica di cui sopra ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimo rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

L’effettuazione e l’esito della predetta visita medica devono risultare da apposita certificazione; il datore di lavoro è tenuto ad acquisirne copia.

 

La norma conferma peraltro che gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione (sia di livello nazionale che territoriale) – in sostanza anche le casse extralegem agricole provinciali – possono adottare iniziative, anche attraverso apposite convezioni, finalizzate a allo sviluppo concreto degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità.

Le convenzioni potranno essere stipulate vuoi con le aziende sanitarie locali, per effettuare la visita medica preventiva pre – assuntiva ovvero con medici competenti, in caso di esposizione a rischi specifici.

 

In presenza di una convenzione, il medico compente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e/o stagionali, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

(M. Mazzanti)