Operai Agricoli- Firmato il contratto nazionale di lavoro

Nella tarda serata del 23 maggio scorso, presso la sede di Confagricoltura in Roma, è stato sottoscritto il verbale di rinnovo del C.C.N.L. Operai Agricoli e Florovivaisti scaduto il 31 dicembre 2021.

Hanno siglato l’intesa Confagricoltura, Coldiretti e CIA, per le parti datoriali, FLAI- CGIL, FAI CISL e UILA – UIL per i lavoratori del settore.

La trattativa, apertasi il 1° dicembre 2021, si è protratta per oltre sei mesi, in un contesto complesso, segnato dall’aumento abnorme dei costi aziendali, da una inflazione che ha rialzato la testa, per tacere dell’evento bellico russo – ucraino che ha acuito tutti i segnali di difficoltà già presenti.

Un plauso al senso di responsabilità delle parti sociali che, in un contesto così articolato, hanno saputo mediare gli interessi in campo.

Relativamente al contesto economico sotteso, le parti in considerazione delle incertezze derivanti dall’andamento dell’inflazione e dei relativi indicatori di riferimento, si incontreranno entro mese di settembre del 2023 per effettuare una ricognizione rispetto alle dinamiche retributive ed inflattive, confermandosi le previsioni normative e di relazioni sindacali già vigenti (art. 2 CCNL)  nel settore

Da sottolineare la conferma degli assetti contrattuali propri del settore agricolo (art. 2 CCNL), risalenti alla metà degli anni’90, che, con taglio innovativo ed intelligente, hanno garantito flessibilità, stabilità negoziale ed adeguamenti economico – normativi in linea con gli interessi comuni delle parti e la compatibilità del comparto.

Ancora di rilievo quanto convenuto in tema di “Welfare” contrattuale con il miglioramento, ad invarianza contributiva e di costo, delle prestazioni a carico dell’ente bilaterale nazionale in favore dei dipendenti.

Aggiornata significativamente la classificazione degli operai agricoli operanti come florovivaisti; in particolare si segnala l’inserimento di nuove figure professionali nonché la migliore definizione del profilo professionale del giardiniere a seconda del livello di professionalità espressa in concreto.

Aggiornata la normativa in materia di orario di lavoro; in pratica, si è convenuto sulla possibilità di accentuare la flessibilità dell’orario di lavoro ordinario, straordinario, festivo e notturno, oltre che per le aziende operanti nel settore dell’agriturismo, anche per alcune attivita’ come la vendita diretta, gli eventi e le attività promozionali, le fattorie didattiche e le fattorie sociali; le parti hanno delegato la concreta applicazione della predetta flessibilità ai contratti provinciali territoriali.

Aggiornata la norma previgente in materia di convenzioni allo scopo di favorire la stabilizzazione occupazionale e la fidelizzazione dei lavoratori; in particolare, nei C.P.L. si potranno stabilire incentivi ed agevolazioni nonché definire (ed è questa una importante novità)  la flessibilità retributiva per gli operai addetti ad una pluralità di mansioni.

Relativamente alla parte prettamente economica con il rinnovo del C.C.N.L. si è definito l’aumento dei salari contrattuali vigenti, a livello provinciale, alla data del 23 maggio 2022, per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali per una quota complessiva pari al 4,7% e ciò come segue:

– a decorrere dal 1° giugno 2022 incremento del 3%;

– a decorrere dal 1° gennaio 2023 incremento dell’l,2%;

– a decorrere dal 1° giugno 2023 dello 0,5%.

L’aumento del 3 per cento, relativa alla prima tranche di aumento, è stato così definito anche per ristorare i lavoratori per il periodo di carenza contrattuale (gennaio / maggio 2022).

Con il nuovo contratto sono stati inoltre stabiliti i nuovi minimi nazionali di area, come riportati:

Minimi salariali di Area mensili

Operai Agricoli
Aree ProfessionaliMinimi
Area 1€ 1.389,15
Area 2€ 1.266,90
Area 3€ 944,62

Minimi salariali di Area Orari

Operai Florovivaisti
Aree ProfessionaliMinimi
Area 1€ 8,41
Area 2€ 7,71
Area 3€ 7,24

Da segnalare, infine, la istituzione delle “ferie solidali”; con tale norma è consentito ai lavoratori a tempo indeterminato, compatibilmente alle esigenze aziendali, di cedere a titolo gratuito e su base volontaria le ferie e i riposi compensativi maturati (se connessi alla eventuale applicazione in azienda della “banca ore”) ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro; tali giorni di ferie dovranno servire  per assistere i figli componenti del nucleo familiare o i parenti e affini di primo grado, i quali, per le particolari condizioni di salute, abbiano necessità di cure costanti.

Pubblichiamo, di seguito, le tabelle salariali aggiornate ed in vigore dal 1° giugno 2022.

(M. Mazzanti)