L’art. 2 del D.Lgs n. 127/2015 e successive modificazioni dispone l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per quei soggetti che effettuano cessioni nello svolgimento di attività di commercio al minuto ed attività assimilate. La nuova disposizione si applica a decorrere dal 1 luglio 2019 ai soggetti che realizzano un volume di affari superiore ad euro 400.000, mentre dal 1 gennaio 2020 tale obbligo è esteso a tutti gli operatori economici interessati.
L’obbligo richiamato è sostitutivo della registrazione dei corrispettivi e della certificazione fiscale, tramite scontrino o ricevuta, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.
In ottemperanza alla norma, con il D.M. 10/5/2019 pubblicato nella G.U. 18/05/2019 n. 115, il Ministero dell’economia e finanze ha provveduto ad individuare, in base alla tipologia di attività esercitata, i casi di esonero da tale obbligo.
Per quanto riguarda il settore agricolo rientrano nell’esclusione gli imprenditori agricoli che determinano l’iva applicando il regime speciale (forfettario) ex art. 34, comma 1, DRP 633/72.
E’ riconosciuto a favore di coloro che acquistano un nuovo registratore o adattano quello esistente in vista dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi un credito di imposta pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo di € 250,00 per l’acquisto e di € 50,00 per l’aggiornamento, da utilizzare in compensazione con il modello F24.
Nel decreto è esplicitato il carattere provvisorio degli esoneri individuati e con successivi decreti saranno fissate le date a partire dalle quali gli esoneri verranno meno.
Il mancato assolvimento dell’obbligo sottopone l’azienda a sanzioni pecuniarie.
(E. Cricca)