Obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfettario di cui all’articolo 1, comma 692 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019

Si ricorda che, per effetto dell’art. 18 del D.L. n. 36/2022, tutti i soggetti in regime forfettario (Articolo 1, comma 692 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019) saranno tenuti alla fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il regime forfettario di cui si parla è quel regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, per il quale il reddito imponibile viene determinato applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata a cui si applica un’unica imposta, nella misura del 15% (o 5%), sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale).

Per gestire l’emissione delle fatture elettroniche è possibile acquistare un programma ad hoc oppure sfruttare il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate.

Le principali conseguenze dell’avvio dell’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico sono le seguenti.

Il rispetto della tempistica di emissione e trasmissione delle fatture al Sistema di interscambio (SdI) entro i termini previsti dalla Legge.

Nel caso di cessioni di beni senza emissione di DDT, il termine per trasmettere allo SdI è di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (ossia la data di consegna o spedizione dei beni).

Nel caso di prestazioni di servizi, il termine per trasmettere allo SdI è di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (in questo caso coincidente con la data del pagamento).

Sia per le cessioni, sia per le prestazioni, l’eventuale incasso di un acconto da parte del cliente comporta la trasmissione della fattura elettronica allo SdI entro 12 giorni dalla data del predetto incasso.

Nel caso, infine, di emissione anticipata di una fattura rispetto sia al pagamento, sia alla cessione, sia all’effettuazione della prestazione, occorre trasmettere allo SdI la fattura elettronica entro 12 giorni dalla data che sarà riportata nel documento elettronico.

La facoltà di rilascio della c.d. “copia di cortesia” della fattura elettronica in formato cartaceo o in formato pdf.

Come previsto per i soggetti IVA a regime ordinario, è possibile rilasciare al cliente una copia della fattura elettronica XML in un formato cartaceo o in un formato informatico diverso dall’XML (es. pdf o doc).

Tuttavia, tale copia c.d. “di cortesia” non assume alcun valore ai fini fiscali per i corretti adempimenti ai fini IVA e ai fini reddituali, sia in capo al soggetto emittente/fornitore, sia in capo al soggetto ricevente/cliente.

Vale la pena evidenziare che nulla cambia in merito al non assoggettamento ad IVA dei compensi fatturati dai soggetti minimi e forfetari, in quanto quelle in commento sono comunque disposizioni di carattere formale e procedurale.

L’assolvimento dell’imposta di bollo

Con l’adozione della fatturazione elettronica, l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo pari a 2 € per ogni operazione di importo superiore a € 77,47 deve essere espletato in modalità telematica mediante le procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul portale “Fatture e corrispettivi”.

L’obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse

Sia chi emette, sia chi riceve una fattura elettronica sono entrambi obbligati a conservarla elettronicamente.

La conservazione elettronica non è una solamente una memorizzazione su supporto informatico dei file delle fatture, bensì un processo regolamentato tecnicamente dal D. Lgs. N. 82/2005 (c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale” o C.A.D.), che garantisce di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e potere recuperare, in qualsiasi momento, l’originale della fattura stessa.

Il processo di conservazione elettronica secondo le disposizioni normative è usualmente fornito da operatori che offrono il servizio di fatturazione elettronica; l’Agenzia delle Entrate mette inoltre a disposizione un servizio gratuito di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.

Estensione dell’obbligo di invio dei dati delle operazioni da e verso soggetti non residenti (esterometro)

Dal momento che i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono altresì tenuti alla trasmissione dei dati delle operazioni da e verso soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti minimi e forfetari saranno tenuti anche all’invio dei dati di dette operazioni (c.d. “esterometro”).

(M. Capellani)