Nuovo termine di emissione delle fatture elettroniche dal 1° luglio 2019.

La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 17.6.2019, dedicata a chiarimenti riguardanti l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica entrato in vigore il 1.1.2019, fornisce gli attesi chiarimenti, necessari all’applicazione dell’art. 11, DL n. 119/2018, in base al quale, a decorrere dal 1.7.2019, la fattura deve riportare anche la data di effettuazione dell’operazione, se diversa dalla data di emissione della stessa, e dispone, inolte, dei nuovi termini di emissione della fattura elettronica.

Dal prossimo 1 luglio la fattura immediata può essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione.

Si ricorda che, in linea di massima, per le cessioni dei beni l’effettuazione dell’operazione è determinata nel giorno di consegna o spedizione del prodotto ed invece per le prestazioni di servizio si avvera nel momento del pagamento.

Si evidenzia che nell’ambito del DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” in corso di conversione, è previsto l’allungamento a 12 giorni del predetto termine.

La circolare delle Entrate spiega che nel caso in cui la data di effettuazione dell’operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione e considerato che il SdI (sistema di interscambio) “attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

In pratica, quindi, la data di emissione della fattura elettronica, trasmessa a mezzo SdI, è attestata dal sistema e nel campo Datadella fattura va indicata la data di effettuazione dell’operazione.

L’Agenzia esemplifica come segue:

FATTURA IMMEDIATA

“A fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:

– emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);

– generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);

– generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).”

Anche nel caso in cui la fattura è emessa, nei soli casi previsti dalla norma, in formato cartaceo è prevista la possibilità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione; l’Agenzia precisa che il documento dovrà riportare, se diverse, sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione del documento.

 

FATTURA DIFFERITA

Non essendo variate le modalità dell’art. 21 c.4 D.PR. 633/72, resta fermo che, per le cessioni e prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente, documentate da un ddt o da altro documento analogo, è possibile emettere la fattura (differita) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.

L’Agenzia riporta il seguente esempio: “qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).”

Anche in questo frangente, l’Amministrazione Pubblica non è riuscita a tenere fede alla promessa di semplificazione degli adempimenti.

(E. Cricca)