Nuovo sistema di calcolo dei redditi derivanti dall’agricoltura ai fini delle dichiarazioni ISEE 2024

Informiamo gli Associati che, con decreto direttoriale MLPS 13 dicembre 2023 n. 407, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i precedenti modelli e istruzioni.

Una novità sostanziale è che il legislatore ha introdotto un nuovo metodo di calcolo per la determinazione dei redditi derivanti dall’agricoltura.

In ordine alla compilazione del rigo “Proventi agrari” del Quadro FC4, infatti, si è precisato che l’imprenditore agricolo è tenuto ad indicare in tale campo i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA.

Più precisamente, ancorché dal 2016 i titolari di reddito agrario (ex. art. 32 del TUIR) non sono più tenuti al pagamento dell’IRAP, ai fini di cui trattasi, devono riportare il valore della produzione netta ai fini IRAP tenendo conto della formulazione dell’art. 9 della D.Lgs. n. 446/97 in vigore al 31.12.2015.

Pertanto, andrà indicato il valore pari alla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA, compresi quelli relativi alla cessione dei beni strumentali e l’ammontare degli acquisti soggetti a registrazione ai fini IVA, come rinvenibili dagli appositi campi del modello di dichiarazione IVA 2023 (periodo d’imposta 2022), a cui va ulteriormente sottratto il costo del personale a qualunque titolo utilizzato per lo svolgimento dell’attività agricola, secondo le regole applicabili ai fini IRAP.

Nel caso di svolgimento di attività connesse (es. agriturismo, fornitura di servizi, energia da fonti rinnovabili), il cui reddito è determinato in via forfettaria (quadro RD della dichiarazione dei redditi), il dato è fornito dall’Agenzia delle entrate per cui non è chiesto al contribuente di auto dichiararlo.

(E. Ruggiero)