Nuovo obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali.

Con nota n. 29/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune indicazioni utili al corretto adempimento della nuova comunicazione obbligatoria per l’avvio dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotto all’articolo 14 del D.lgs. n. 81/2008 dalla L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 (decreto fiscale) e finalizzato “a svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive”.

Purtroppo, ancora una volta, la tanto proclamata intenzione di semplificare gli adempimenti e le procedute in materia di lavoro, trova una ulteriore smentita nella previsione in commento che, inopinatamente, introduce un ulteriore obbligo di carattere amministrativo a carico dei committenti che rivestono la qualifica di imprenditore. Di seguito sono evidenziati i chiarimenti di maggiore interesse.

L’ispettorato precisa che il nuovo obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori; ciò in quanto l’adempimento è previsto nell’ambito della nuova disciplina sulla sospensione dell’attività imprenditoriale. Ne consegue che l’obbligo in questione riguarda le imprese agricole che si avvalgono di lavoratori autonomi occasionali.

Quanto alla categoria dei soggetti interessati dall’obbligo in questione, per “lavoratore autonomo occasionale” deve intendersi il lavoratore inquadrabile nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c., ovvero la persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

Secondo le indicazioni contenute nella nota, sono esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina i rapporti di natura subordinata, ma anche tutta una serie di rapporti per la maggior parte dei quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione preventiva, ovvero:

· le collaborazioni coordinate e continuative;

· le prestazioni occasionali svolte nell’ambito del “Libretto Famiglia” e “Contratto di prestazione occasionale” (c.d. “voucher”) disciplinato dall’art. 54 bis D.L. n. 50/2017, conv. In L. n. 96/2017;

· le professioni intellettuali esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA (che tuttavia rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in commento qualora l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA);

· i rapporti con i lavoratori “intermediati da piattaforma digitale” (i c.d. “riders”).

Per un corretto adempimento dell’obbligo è necessario prestare attenzione prima di tutto alle tempistiche di invio.

La nota stabilisce infatti che per i rapporti avviati a partire dal 12 gennaio 2022 (giorno successivo alla pubblicazione della nota), la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La modalità di invio è stata uniformata dalla norma a quella prevista per i lavoratori a chiamata, tramite “comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”, e nel rispetto dell’articolo 15 c. 3, del d.lgs. n.81/2015.

L’Ispettorato, sul punto, precisa che la competenza è quella dell’Ispettorato territoriale che ha sede nel luogo ove si svolge la prestazione.

In attesa dell’aggiornamento da parte del Ministero del Lavoro degli applicativi in uso, possono essere usati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria messi a disposizione dall’Ispettorato.

Nel corpo dell’e-mail devono essere indicati i dati del committente e del prestatore, il luogo dove si svolge la prestazione, la descrizione dell’attività, la data di inizio e fine della prestazione, e infine l’ammontare del compenso riconosciuto al prestatore.

È consigliabile conservare copia della comunicazione inviata a mezzo e-mail, ai fini probatori, in caso di accertamenti ispettivi.

I chiarimenti dell’Ispettorato si concludono con la conferma delle sanzioni, già previste in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, che vanno da 500,00 € fino a 2.500,00 € per ogni omissione di comunicazione effettuata.